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Presentazione Corso Esperti Lavori Pubblici

Prot 380 – Presentazione corso esperti LL.PP.

il pnrr = i soldi degli europei che ritornano sotto forma di diktat progettuali. i soldi li rivuoi? noi approviamo come e cosa.

i governi che non vogliono perdere la faccia e provano a gestirli con gli ordini, ancora convinti (?) nell’etica che li costituisce, retti da norme inadeguate e controlli inesistenti.

un corso di ALTA formazione. lo decidono loro e non il mercato. in fondo sono loro il mercato, che decidono inoltre a quali società accordare i crediti formativi e gestiscono le punizioni per chi non studia.

la certificazione delle norme uni, norme che non sarebbero cogenti e che ricordo sono a pagamento, che vengono approvate dagli ordini tecnici affinchè trovino specifici richiami nella legislazione italiana, ma non come il decreto presidenziale dell’altezza delle canne fumarie, i cui diritti furono pagati dallo stato per tutti. qui si parla di diritti che paga il professionista, in genere comprando i programmi del pc e che riversa sul cliente. cliente che un tempo era il tutelato dell’etica. la storia che il cliente e lo stato possano essere la stessa cosa è una bugia. comunque non è giustificata un’apertura tale all’inserimento delle uni obbligatorie. dire che in una certa zona puoi fare un cappotto di 6+6 di polistirene, o di altro materiale di pari lamda, era molto meglio. il geometra sarebbe stato libero di non dipendere dal termotecnico …o se volete dallo strutturista in riferimento ad altri campi.

la fondazione geometri italiani, ente segretissimo che ho l’obbligo di pagare ma non ho il diritto di sapere cosa faccia. sostiene di non dovermi dare copia degli accessi perchè non pubblica. smentita anche dalla commissione per l’accesso rilascia, in parte criptato, quel briciolo di documentazione che le era stato imposto di darmi.

inarchek ce lo chiediamo tutti da 20 anni cosa faccia esattamente. di certo utile a chi la dirige e a chi è tecnico incaricato. non molto chiaro se è vantaggiosa per l’iscritto.

geoweb vuoi non metterla in mezzo? …60% di cng e 40% di sogei, società del ministero delle finanze. mi sono sempre chiesto quale collonnello dell’intendenza si prenderebbe mai l’ardire di andare ad indagare.

ecco …un’altra macchina è in moto …un altro progetto avviato. ora servirebbe sapere se questa macchina viene finanziata dal pnnr, ma non credo perchè né cassa, né cng, possono essere finanziate, oppure se come credo è l’ennesimo carrozzone che ci portiamo sulle spalle.

 

 

 

mi chiedo se dietro a tutto questo non ci sia il desiderio di pompare la fallimentare laurea dei diplomati?

da anni si sovenzionano i baronati universitari. si fanno leggi che, in nome della miglioria dell’abitato, tagliano il lavoro ai diplomati. i genitori si adeguano e, spremendo il portafoglio, fanno studiare i figli che, da laureati poveri, non andranno mai in pensione. da anni la professione del geometra l.p. è stata condannata. ora che è moribonda, si cerca di tenerla in coma ancora un po’ …chissà perchè? …magari vi sono ancora due soldi in “cassa”?

questo il sunto di ciò che penso sia legato a questa vicenda:

PRESIDENTE NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI GIOVANNI ESPOSITO FA CHIAREZZA SU NOTIZIE FALSE RIGUARDANTI LE LAUREE TRIENNALI

La campagna disinformativa sulle lauree triennali condotta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha prodotto danni collaterali al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali da cui si è reso necessario l’intervento di Giovanni Esposito. leggi link

Nel dettaglio ecco cosa è successo da cui la confusione generata da parte del consiglio nazionale degli ingegneri:

Dal 2019 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri vende alla stampa una notizia spacciata per vera sulla imminente abolizione della laurea triennale in ingegneria e dell’abolizione dell’esame di stato e della abolizione della sezione B dell’albo degli ingegneri.

Tutto FALSO. Nessuna Legge italiana ed europea prevede l’abolizione della laurea triennale in ingegneria, l’abolizione dell’esame di stato per ingegneri e l’abolizione della sezione B dell’albo degli ingegneri.

L’origine dell’equivoco:

Le sorti degli ingegneri sono legate indirettamente con le sorti dei Periti industriali da cui le loro lauree triennali professionalizzanti simili ma non uguali alle canoniche lauree triennali in ingegneria.

Il bombardamento mediatico fatto alla stampa specie dal presidente nazionale degli ingegneri Domenico Perrini sulla imminente e FALSA abolizione dell’esame di stato per ingegneri, sulla abolizione della laurea triennale in ingegneria e sulla abolizione della sezione B dell’albo degli ingegneri in quanto alla FALSITÀ di tali notizie ha prodotto un danno indiretto alla categoria dei Periti Industriali cugini degli ingegneri.

 

Giovanni Esposito presidente nazionale dei Periti Industriali parla DI NOTIZIE FALSE ED INFONDATE facendo un po di chiarezza rifacendosi alle norme attuali.

Un DDL o proposte fatte a caso e presentate alla stampa non hanno infatti alcun valore giuridico.

Hanno valore giuridico le Leggi e decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto questo caos si è generato grazie alla campagna disinformativa sulle lauree triennali condotta con disinvoltura dal consiglio nazionale degli ingegneri sulla base del niente visto che si ripete, nessuna norma italiana ed europea prevedono l’abolizione dell’esame di stato per ingegneri, l’abolizione della laurea triennale in ingegneria e l’abolizione della sezione B dell’albo degli ingegneri.

Ing.Nicola Plasmati

Amministratore di INGEGNERI SEZIONE B

website: https://ingegnerisezioneb.jimdosite.com/

Pnrr progetti geometri cassa e doppia contribuzione

Le politiche dei vertici della Cassa Geometri hanno ormai blindato la professione. Sempre più esclusiva, va fatta a tempo pieno e occorre guadagnare molto bene perché i minimi contributivi sono alle stelle.

Vi sono molte persone che conservano il timbro in un cassetto, perché non si sa mai, mentre stanno svolgendo principalmente altri lavori. Per esempio che è dipendente pubblico, oppure dipendente di una impresa o chi svolge altre forme di lavoro professionali. Queste persone occorre che prendano in considerazione di abbandonare il timbro da geometra.

Ti basterà redigere un catastino per tua nonna che la Cassa Geometri ti iscriverà forzosamente a ruolo, senza avviso né prima né dopo averlo fatto. Poi ti addebiterà in cartella i minimi contributi pensionistici soggettivo e  integrativo, che ormai sono arrivati a quasi 6000 euro, iniziando a maturare more a tassi ben maggiori degli investimenti pensionistici. Non esiste più, infatti, il contributo di solidarietà, ossia quel quid che permette a chi, già iscritto ad altra forma previdenziale, desiderava saltuariamente arrotondare con la professione.

Quindi, se tu che stai leggendo sei, per esempio, un geometra libero professionista che intende farsi assumere a tempo determinato come dipendente pubblico per firmare un progetto europeo, un progetto statale o qualche progetto del pnrr, continuando contestualmente a professare, prendi in considerazione la possibilità di farlo solo se si tratta di incarichi estremamente remunerativi.

Se invece sei un dipendente pubblico a tempo indeterminato, con timbro, che intende firmare gli stessi progetti di cui sopra, occorre che tu faccia preventive domande di chiarimento alla cassa geometri e al ministero del lavoro perchè non è assolutamente certo che non ti impongano il pagamento di due contribuzioni pensionistiche.  

È uscito un decreto, 2 settembre 2022, che avrebbe dovuto chiarire e regolamentare questo aspetto della doppia contribuzione pensionistica propio per agevolare il PNRR che però di fatto non è servito a nulla da questo punto di vista. Infatti la casistica di cui sopra non è assolutamente prevista. Se fai 2 lavori ti paghi due pensioni e se una delle 2 è quella della Cassa dei Geometri, non ci stai dentro. Quindi lascia stare, ti conviene.

hai il timbro da geometra e non lo usi ? ATTENZIONE!!!!!

sei iscritto all’Albo dei Geometri? ….e ti sei cancellato dalla Cassa Geometri (ex Cipag) perché sei iscritto e paghi un’altra forma pensionistica (tipo Inps)? FAI ATTENZIONE !!! …..ti arriveranno a breve salatissime cartelle contributive perché ti iscriveranno d’ufficio.

non importa se non lavori. è cambiato nuovamente, ed ovviamente non ti avviseranno con una PEC perché, metterti in mora, aumenta la solidità del malsano bilancio.

Questo assurdo desiderio di prelevare denaro, proposto da questo consiglio per me dannoso, ed approvato da quasi tutti gli inutili Delegati, è sintomo di malessere finaziario della Cassa Geometri, ma gli organi vigilanti rimangono in silenzio.

un gruppo di colleghi, desiderosi di non perdere il timbro, sta per fare ricorso. sarebbe bello che tu partecipassi. Scrivi a Geomobilitati.

 

 

in merito all’obbligo di iscrizione alla cassa

purtroppo la cassa geometri continua a vincere in merito alla richiesta di iscrizione obbligatoroi anche di chi, iscritto all’albo, paga un’altra prevvidenza pensionistica … anche se iscritto all’INPS.

la cosa assurda di tutto ciò, per me che sono profano, è che vi è un chiaro richiamo normativo che dice, in sostanza, che uno non può essere obbligato ad avere due forme contributive pensionistiche. ….e la cosa che più è paradossale è che, il minimo contributo annuale della cassa geometri – forse la più cara, è arrivato a circa 5000 euro. quindi, se ti tieni il timbro perchè non si sa mai, oppure ti va di fare un Docfa per la fine lavori dell’appartamento di un tuo amico, rischi di incassare 300 euro ma spenderne 5000.

è sempre più evidente la scelta politica di categoria, per me tremendamente sbagliata, di creare un’elitte di geometri che si vogliono impossessare della solidità dei denari di tutti. ne rimarranno solo pochi.

qui si parla della sentenza di Cassazione n. 28188 del 28 settembre 2022.

https://blog.trifiro.it/la-pretesa-impositiva-della-cassa-geometri-nei-confronti-del-personale-dipendente-iscritto-allalbo

REGOLAMENTO ELEZIONI TELEMATICHE GEOMETRI – pubblicato il 3 giugno 2021

trovo sulla zona trasparenza del collegio di bologna, che i primi di gennaio 2023 ha svolto le elezioni per il rinnovo del consiglio, il regolamento in oggetto

REGOLAMENTO ELEZIONI TELEMATICHE GEOMETRI – pubblicato il 3 giugno 2021.

regolamento on line

non lo conoscevo e secondo me non ne è stata data notizia.

invece, di quest’altra delibera del consiglio del collegio di bologna sempre pubblicata nella zona trasparenza, almeno ne è stata data notizia durante l’assemblea di apertura dei seggi.

regolamento esposizione candidatura in bacheca delle candidature

ELEZIONI CONSIGLIO collegio REGOLAMENTO ACCESSO AL SEGGIO Delibera Consiglio Direttivo n912 del 12 dicembre 2022

però, sia il regolamento on line che la delibera non vengono citati, come riferimenti normativi, nella lettara inviata agli iscritti per la convocazione dell’assembleaper l’apertura delle votazioni

Convocazione Assemblea_Elezioni

 

 

concetti di etica – caso dei consiglieri del Collegio di Bologna retribuiti dalla Cassa Geometri

…per esempio…. un Consigliere plurimandatario del Collegio dei Geometri di Bologna, tal Geometra Vanni Salicini, ha percepito dalla Cassa Geometri, negli anni 2018-2023, per “affidamento sotto soglia” , quindi incarichi diretti, 37.528,00 € come risulta dalla sezione trasparenza della Cassa.

I suoi compensi, senz’altro meritati, mi spingono però a ritornare sul problema della promiscuità tra Cassa e Collegi, entrambi enti pubblici che di fatto sono nati da norme differenti proprio per mantenerne una differente funzionalità e autonomia. per alcuni ordini, le cariche devo essere ben distinte per regolamento che si conforma ad un ovvio principio etico. mi fa sorridere ricordare che proprio l’altro giorno ho fatto una cavolata di corsettino sull’etica (istruttore un geometra) e la deontologia nel quale nessuno ha parlato degli obblighi dirigenziali, ma solo dei doveri dell’iscritto (ti devi formare perchè altrimenti sei cattivo).

quindi ricapitolando …nell’attuale consiglio del collegio di bologna, in sotto numero da quasi 2 anni nonostante le mie segnalazioni al ministero vigilante a seguito delle dimissioni del Consigliere Gualtiero Parmeggiani, vi sono il presidente Massimo Magli, da anni stipendiato dalla Cassa Geometri perchè nel consiglio di amministrazione (oltre ad altri incarichi tipo Polaris), i delegati Cassa Luca Dal Buono e Fabio Atti, indennizzati e gettonati, al loro secondo mandato, Vanni Salicini con incarichi diretti, mi fermo qui anche se almeno altri due di loro sono “attivi” nei progetti della Fondazione Geometri Italiani e nelle Associazioni.

mi chiedo …saranno così “etici ” da perseguire gli ideali del collegio a vantaggio degli iscritti, oppure, nella situazione di contrasto, si sentiranno moralmente costretti a decidere a favore di chi li foraggia?

…tutto questo pare sia possibile per legge, qui in italia.

in merito all’obbligo di iscrizione cassa geometri per i geometri iscritti all’albo

i geometri iscritti al proprio collegio provinciale, che pagano l’iscrizione annualmente, che conservano il timbro perchè “non si sa mai”, che lavorano presso un ente pubblico a tempo pieno, che pagano l’INPS e non lavorano come liberi professionisti, nemmeno saltuariamente, sono obbligati ad essere anche iscritti alla Cassa Geometri? e se si, pagando quale contributo? Il “minimo”? …me lo chiedo perchè il “minimo”, già alto, arriverà a breve a cifre astronomiche.

io sono in questa situazione ormai da  3 anni e, sul mio ruolo contributivo in cassa geometri, non compare nessuna richiesta in tal senso. la paura però è che cassa geometri, guidata ormai da anni da persone che a me non piacciono, quando decide di farti pagare qualcosa non ti avvisa. te lo trovi direttamente scritto nella tua rendicontazione. nemmeno ti inviano una PEC. di conseguenza, come me, oggi sono in molti a prooccuparsi.

aggiungo che, mentre un tempo potevi lasciare il timbro “in deposito” al collegio e riprenderlo, semmai, in un futuro decidessi di ricominciare l’attività, oggi è cambiato tutto.

purtroppo non è sempre facile capire il diritto, soprattutto se quello che leggi non sembra esserlo. interpretare una sentenza sarebbe compito di altri. comunque mi stupisco sempre come i concetti contenuti in una sentenza possano essere opposti gli stessi concetti contenuti in altre, precedenti, ancora attuali. strana bestia il diritto, e strana bestia la politica che da anni lascia la guida di così tanti denari in mano a soggetti non adeguatamente controllati.

cercando di capire su questa ultima sentenza, sono arrivato ad un articolo sull’argomento dell’Avvocato Cristian Primiceri, pubblicato on-line sul suo sito che rimbalzo.

studiolegaleprimiceri.it

Volgendo lo sguardo alla recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione, la risposta sembrerebbe essere: sì!
Un geometra che sceglie di essere iscritto all’albo, anche per attività occasionale ed anche nel caso in cui non produca alcun reddito (sic!) e che, nel contempo, svolga anche altra attività lavorativa per la quale abbia già altra posizione previdenziale obbligatoria (INPS), è obbligato ad iscriversi alla Cassa.
Il motivo? La Corte di Cassazione – continuando ancor oggi a disattendere quel principio fortemente richiamato dai giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo, per cui la tutela del legittimo affidamento cammina di pari passo con la tutela del diritto, essendo la certezza dei rapporti giuridici la base della convivenza civile e del patto sociale che lega i cittadini e lo Stato – con un vero e proprio ribaltamento del suo precedente giurisprudenziale, ha ritenuto legittime le norme interne della Cassa Geometri (in particolare, l’art. 5 dello Statuto e l’art. 3, comma 1, del Regolamento), in quanto “legittima espressione di esercizio dell’autonomia regolamentare della Cassa all’esito della sua privatizzazione” (cfr. ex multis, Cass. Civ. sent. n°28188 del 28.09.2022).
Sempre la stessa Corte di Cassazione, almeno sino alla sentenza del 2021 (la n°4568), riteneva invece che l’autonomia regolamentare riconosciuta alle Casse dall’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 fosse limitata, dall’art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, nel testo “ratione temporis” vigente, agli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Da ciò ne derivava, secondo la Corte, l’illegittimità dell’art. 3, comma 1, del regolamento della Cassa Geometri, in vigore dal 1° gennaio 2003, nella parte in cui, derogando all’art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione dei geometri iscritti all’albo professionale che esercitano la libera professione (Cass. Civ..22.02.2019 n°5375).
Ora, tornando all’overruling (ribaltamento di un precedente giurisprudenziale), è noto che il mondo del diritto si presenta con un approccio diverso a seconda che il Paese aderisca al sistema del civil law o del common law. Nel primo caso, quindi in Italia, il giudice risulta soggetto solo alla legge e, dunque, le precedenti pronunce di altri giudici non sono in alcun modo vincolanti per la decisione della causa esaminata, dovendo il magistrato incaricato attenersi a quello che, a suo avviso, è la volontà del legislatore, così applicando la norma di legge che si adatta al caso specifico secondo la sua personale valutazione giuridica. In questo modo, ciascun giudice è libero di dare l’interpretazione che ritiene più corretta del dato legislativo, con l’unico obbligo di motivare questa sua scelta.
La portata di questi mutamenti giurisprudenziali, imprevedibili nel momento in cui un soggetto, confidando nel risultato derivante, in quel preciso momento storico, da una chiara interpretazione del disposto normativo, decide di adottare una certa condotta, è devastante nella misura in cui quel ribaltamento giurisprudenziale vada ad incidere retroattivamente su posizioni soggettive in qualche modo cristallizzate.
Ecco allora che sovviene, ancora una volta, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che impone la “conoscibilità della regola di diritto e la (ragionevole) prevedibilità della sua applicazione”, limitando, pertanto, l’efficacia del mutamento giurisprudenziale “creativo” ai casi futuri o individuandone la data di decorrenza da un dato oggettivo di pubblicità della decisione.
Anche la Corte di giustizia della CE ha recepito il principio di irretroattività della giurisprudenza creativa, stabilendo che deve essere impedita l’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma, nel caso in cui si tratti di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui quella data condotta (in questo caso, la decisione di iscriversi al solo Albo professionale) è stata posta in essere.
La certezza del diritto, intesa come affidabilità e legittima aspettativa sulla stabilità applicativa delle norme interpretate dai giudici, è un prerequisito della tutela dei diritti – in primis – fondamentali.
Si tratta di un’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di affidamento del pubblico nella giustizia.
Se la nozione di legge o di diritto rilevante per la tutela dei diritti fondamentali è dinamicamente intesa, nel suo contenuto, quale risultante dalla giurisprudenza, il ruolo di quest’ultima è decisivo nella conformazione della certezza del diritto e, quindi, nella concreta tutela dei diritti, soprattutto di quelli fondamentali.
La stessa Corte di Strasburgo costantemente riafferma che è proprio nell’interesse della certezza del diritto, della prevedibilità e dell’uguaglianza davanti alla legge che non le è consentito discostarsi dalla sua giurisprudenza pregressa senza un valido motivo.
Il mutamento di giurisprudenza, sia chiaro, è nell’ordine delle cose, anche se chiunque può attendersi ragionevolmente che, a garanzia appunto dei valori di certezza del diritto e di uguaglianza davanti alla legge, a condizioni uguali siano riservate decisioni uguali e che quindi sia applicata un’interpretazione il più possibile costante, finché le condizioni non mutino: nel caso di specie, medesime situazioni, medesime fattispecie sono state giudicate diversamente, a seconda del periodo storico in cui le rispettive domande di giustizia sono pervenute all’attenzione del Giudice di Legittimità.
Due geometri che nel 2010 avessero scelto di iscriversi all’albo, per attività occasionale ed in assenza, in quasi tutti gli anni, di reddito e che, nel contempo, avessero svolto anche altra attività lavorativa per la quale avevano già altra posizione previdenziale obbligatoria (INPS), avrebbero visto i loro ricorsi decisi dal medesimo organo giudicante (la Corte di Cassazione) in diverso modo a seconda che gli stessi fossero andati a sentenza prima o dopo il 2021.
Sappiamo che le divergenze sincroniche di giurisprudenza costituiscono, per la natura stessa della funzione giurisdizionale, la conseguenza naturale di ogni sistema giudiziario strutturato su di un insieme di giurisdizioni di merito con ripartita competenza territoriale: tanto è fisiologico e non comporta, di per sé solo, alcuna violazione della Convenzione sui diritti dell’uomo.
La situazione diviene patologica e merita una sanzione, invece, quando le divergenze riguardino giurisdizioni tutte di ultima istanza – e, a maggior ragione, la medesima giurisdizione di ultima istanza – e siano profonde e persistenti, senza che il diritto interno preveda meccanismi volti al componimento di tali incoerenze.
Particolare attenzione è, quindi, richiesta alla giurisdizione di ultimo grado, visto che il principio di certezza del diritto, ricondotto direttamente all’art. 6, par. 1, Cedu, esige che una nuova e contrastante decisione sulla stessa materia sia sorretta da un’adeguata considerazione e ragionata confutazione della precedente.
In definitiva, nonostante l’assoluta fisiologia connessa alla diversità di orientamenti giurisprudenziali fra le corti di merito e fra queste e quella di legittimità, non è invece tollerabile che vi siano marcate e persistenti diversità di vedute all’interno dell’organo che ha il compito di dare uniformità alla giurisprudenza.
Tornando alla questione oggetto del presente contributo, non può non pensarsi al comportamento di chi, come un geometra iscritto, per fare il solito esempio, all’albo nel 2010, confidando sulla non obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e, di conseguenza, sulla non debenza dei contributi minimi (ben altra cosa rispetto al c.d. contributo di solidarietà scorrettamente invocato nelle sue ultime pronunce dalla Corte di Cassazione ed erroneamente equiparato agli stessi), veda a distanza di anni (parliamo del 2021) clamorosamente mutato il panorama giurisprudenziale alla luce di una rilettura del testo normativo a sé sfavorevole.
A quale principio il giudice dovrà fare riferimento: a quello, ultimamente non condiviso, del precedente che dichiarava l’illegittimità delle disposizioni regolamentari per chiara violazione dell’art. 22 della L. 773 del 1982 che, in casi come quello innanzi citato, prevedevano e prevedono (la norma è tuttora vigente!) la non obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa o a quello, condiviso dalla recente giurisprudenza (ved. Cass. 4568/2021), ma lesivo se applicato ora per allora, del diritto alla tutela del legittimo affidamento? O ancora a quello, condiviso dalla recente giurisprudenza, della validità solo per il futuro dei cambi di giurisprudenza lesivi del legittimo affidamento?
Una chiave per uscire dall’impasse potrebbe essere quella di riconoscere, in continuità con quanto già fatto dalla Corte di cassazione, il diritto della parte a non vedersi applicato il nuovo principio di diritto imprevedibile ogni qualvolta questa potesse vantare un diritto fondamentale alla sicurezza giuridica.
In quest’ottica, potrebbe giustificarsi la disapplicazione di un nuovo principio di diritto che privi ingiustificatamente la parte di un risultato favorevole, prevedibile in virtù della giurisprudenza consolidata, sulla base dell’art. 1, primo Protocollo aggiuntivo della Cedu, al quale la Corte di Strasburgo riconduce la protezione delle aspettative fondate su una giurisprudenza consolidata («enforceable claims») e, successivamente, ingiustificatamente sottratte.
Potrebbe, del pari, invocarsi l’art. 7 Cedu per giustificare la disapplicazione della nuova interpretazione, imprevedibile e in malam partem, di una norma da ritenersi sanzionatoria secondo la definizione sostanzialistica tipica del giudice europeo.
Oggi, la Corte di Cassazione, aderendo alle tesi della Cassa Geometri, ha in buona sostanza affermato il principio per cui gli enti previdenziali privatizzati (tale va considerata anche la CIPAG), nell’esercizio della propria autonomia, sono abilitati ad abrogare o derogare disposizioni di legge in funzione dell’obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, il tutto in spreto al principio di gerarchia delle fonti del diritto.
Chi scrive dubita, altresì, della legittimità costituzionale di alcune norme della legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (L. 335/1995) e della legge attuativa della delega in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (d.lgs. 509/1994), per come interpretate dalla recente giurisprudenza di legittimità (c.d. diritto vivente) per violazione di molti articoli della nostra Carta fondamentale, nonché per violazione dell’art. 117 della Costituzione in relazione all’art. 1 protocollo n°1 Convenzione Europea.
Il c.d. diritto vivente afferma il principio per cui “ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito”.
Non c’è alcun dubbio sul fatto che l’ammontare di una contribuzione minima slegata dal reddito, in misura arbitrariamente demandata ad un regolamento, vìola i precetti che in materia di tributi impongono che le prestazioni patrimoniali imposte di imperio dallo Stato siano fissate per legge. La legge deve prevedere sia la prestazione che il suo ammontare, per rispettare la riserva.
L’art. 23 della Costituzione è chiarissimo nello stabilire che le prestazioni patrimoniali possano essere imposte solo dalla legge. I contributi previdenziali, infatti, trovano la propria ragione di esistere nell’esercizio di un’attività pubblica, alla quale l’obbligato al versamento è coattivamente tenuto. Ciò significa che è lo Stato che, agendo di imperio, impone la prestazione, in ragione della sua funzione sociale e solidaristica. Proprio la natura pubblicistica delle finalità della contribuzione versata, impone allo Stato, quale contraltare della propria potestà impositiva, di pretendere dall’obbligato solo quanto egli possa effettivamente corrispondere. Precisando ulteriormente, lo Stato può effettivamente pretendere contributi che siano destinati a finanziare il sistema previdenziale e può farlo perché agisce di imperio, ma non può pretendere somme che esulino il reddito dell’obbligato, perché ciò trasformerebbe quell’imperio in un arbitrio, capace potenzialmente di pretendere somme del tutto irragionevoli.
Si badi, peraltro, che ogni somma che esuli il reddito dell’obbligato è già di per sé irragionevole ed incarna una prestazione illegittima e contraria alla Costituzione vigente.
In altri termini, ciò che si deve evitare è la c.d. «tirannia dei diritti», espressione con la quale si è voluto indicare in maniera sintetica quel bilanciamento non equilibrato di contrapposti interessi, determinato appunto dalla prevalenza assoluta, sproporzionata e ingiustificata di un interesse rispetto ad un altro in conflitto.
Impostata in questi termini, quindi, la questione che qui viene in rilievo attiene anche alla ragionevolezza di una soluzione che a livello sistematico non tiene conto di un equo bilanciamento tra l’esigenza di estendere la copertura assicurativa (art. 35 e 38 della Costituzione) e la contrapposta esigenza di favorire l’autonomia delle casse previdenziali private (art. 118, comma 4, della Costituzione).
L’illegittimità dell’art. 5 dello Statuto e art. 3, comma 1, del Regolamento della CIPAG deriva anche dall’aver, il c.d. diritto vivente, interpretato l’art. 3, co. 3 della L. 335/1995 in contrasto anche con l’art. 53 della Costituzione, ciò nella misura in cui non si tiene conto del principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali.
Inoltre, la libertà dei soggetti in questione (parliamo di quella categoria di geometri) che viene ad essere incisa dalle norme censurate è costituita dalla libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione.
Infatti, in mancanza di una chiara individuazione dei soggetti passivi dell’obbligo contributivo, la successiva interpretazione che ne ha esteso l’ambito applicativo anche ai soggetti come “quel geometra”, lede inevitabilmente la libertà di iniziativa economica di quest’ultimo, dal momento che lo stesso risulta pregiudicato nella possibilità di quantificare preventivamente tutti gli oneri, come appunto quelli fiscali e contributivi, cui sarebbe andato incontro nello svolgimento, comunque discontinuo ed occasionale, dell’attività professionale.
Com’è noto, uno degli aspetti caratterizzanti della libertà di iniziativa economica è costituito dalla possibilità di scelta spettante all’operatore economico: scelta dell’attività da svolgere, delle modalità di reperimento dei capitali, delle forme di organizzazione della stessa attività, dei sistemi di gestione di quest’ultima e delle tipologie di corrispettivo (Corte costituzionale n. 218 del 2021).
La piena libertà di scelta, tuttavia, presuppone una chiara individuazione delle alternative a cui si va incontro e tale possibilità è stata pregiudicata, allorquando “quel geometra” ha deciso di intraprendere la propria attività professionale in un contesto normativo e giurisprudenziale che escludeva pacificamente la sussistenza di un obbligo di iscrizione alla Cassa e del conseguente onere contributivo.
Se, invece, avesse saputo con sufficiente certezza dell’esistenza di un simile obbligo contributivo e della sua decorrenza, egli avrebbe potuto eventualmente scegliere di non intraprendere tale attività economica o di intraprenderla con modalità e tempistiche differenti, essendo evidentemente diversa la convenienza economica dell’attività professionale a seconda della diversa incidenza degli oneri fiscali e contributivi a cui il reddito prodotto (nel caso di specie, alcun reddito) sarebbe stato assoggettato.
Infine, per gli stessi motivi per i quali si ritiene esservi una violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, si dubita anche della compatibilità delle disposizioni in esame con l’art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, quale parametro interposto dell’art. 117 della Costituzione.
Com’è noto, il protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione europea, al suo art. 1 (Diritto di proprietà), dispone che «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende».
Orbene, non sussistono dubbi sulla riconducibilità dell’obbligo di iscrizione e contribuzione in favore della Cassa Geometri nell’ambito di applicabilità dell’art. 1, protocollo n. 1 della Convezione, stante la nozione ampia relativa al concetto di «beni» e di «proprietà», nonché all’espresso riferimento normativo ivi contenuto alle fattispecie di «pagamento delle imposte o di altri contributi».
Orbene, come già osservato in relazione all’art. 23 della Costituzione, il requisito di legittimità dell’ingerenza che pare difettare nel caso di specie con riguardo all’obbligo di contribuzione alla Cassa Geometri è costituito proprio dalla mancanza di una sufficiente determinazione da parte della legge delle condizioni soggettive di imposizione del contributo. Pertanto, per gli stessi motivi per i quali si ritiene esservi una violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, deve ritenersi che la misura in contestazione costituisca un’ingerenza nel diritto di “quel geometra” al rispetto dei suoi beni per violazione del principio di legalità, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo.
Pertanto, si torna a porre l’accento sul fatto che la «base legislativa» richiesta dall’art. 23 della Costituzione non possa essere costituita da un’interpretazione giurisprudenziale (Cassazione 4568/2021 e seguenti), soprattutto quando tale interpretazione, alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale in cui viene ad inserirsi, risulta essere priva del carattere di prevedibilità. Più in generale, infatti, deve osservarsi come il senso di ingiustizia percepito dai numerosi professionisti, che si sono visti iscrivere d’ufficio alla Cassa Geometri, è dato non tanto e solo dall’assoggettamento ad un obbligo contributivo in sé considerato, quanto piuttosto dal percepire che un simile obbligo sia stato imposto non da una precisa norma di legge, bensì da una interpretazione giurisprudenziale imprevedibile, con conseguente violazione di quella garanzia di libertà che storicamente è sempre stata insita nel principio di legalità.
Che non sia ancora giunto il momento di dare una risposta definitiva alla domanda iniziale? Le perplessità a riguardo sono plausibili, senza dimenticare che da qui a poco la questione sarà sicuramente sottoposta al Giudice delle Leggi.
18 novembre 2022

Fonti:

Partner24ore.ilsole24ore.com
                                                                          Avv. Cristian Primiceri

elenco componenti, partecipate, collegate e convenzionate

Rubrica in continuo aggiornamento dal 2015, con richiami ai link e alcuni trafiletti riportati così come li ho letti girovagando per il web. I trafiletti sono attuali alla data in cui sono stati copiati. Purtroppo la data non è quasi mai riportata.

L’elenco che segue vuole mettere in risalto i tanti “apparati” che compongono il mondo delle istituzioni dei geometri e la sterminata “galassia” alla quale appartengono.

aggiornamento …maggio 2023

ELENCO:

CIPAG= cassa italiana previdenza e assistenza geometri

CNG – CNGeGL= consiglio nazionale geometri e geometri laureati

Fondazione Geometri Italiani

Collegi Provinciali

Fondazioni dei Collegi provinciali e regionali

Federazione Collegi Geometri dell’Emilia Romagna

Comitati Regionali

Associazioni Geometri liberi professionisti ( non esterne – istituita dal Collegio – Modena ne ha una per esempio – ma di fatto è la stessa gestione)

Consulte ? ve ne sono diverse, tra le quali sicuramente questa: consulta delle libere professioni della Camera di Commercio di Ravenna

Enti di formazioni interdisciplinari – istituiti dai Collegi provinciali

Società Cooperativa Geometri – una per esempio è istituita dal Collegio di Como

Società di servizi senza scopi di lucro – una per esempio è istituita dal colelgio di Mantova

SINF = Sistema Informativo Nazionale Formazione Continua

GEOWEB S.p.A. nasce da un’iniziativa congiunta del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e di Sogei S.p.A. Il 40% del capitale sociale della GEOWEB S.p.A. è detenuto dallaSogeiS.p.A.; la residua quota del 60% è detenuta dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. GEOWEB S.p.A. è membro della Federazione Internazionale Geometri (F.I.G.)

Geometri in Rete

Geocentro

Geoformazione Geocampus

EMAPI = Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani – EMAPI è attualmente costituito da Cassa Forense, Cassa Geometri, Cassa Notariato, ENPAB, ENPACL, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, EPAP ed EPPI. Info copiate dal sito dell’Emapi del 2017 anche se da più di un anno e per quello che ne so io, non abbiamo più convenzioni assicurative che “passano da questo Ente”. Ente presente nel registrato delle persone giuridiche presso la prefettura di Roma. http://www.emapi.it/organistatutari.asp

Art. 3 Patrimonio Il patrimonio dell’ENTE è costituito, al netto delle spese sostenute, dalle quote di adesione versate dagli associati, dagli eventuali beni mobili e immobili di pertinenza dell’ENTE, da ogni altro contributo o erogazione pervenuto all’ ENTE stesso e da fondi di
riserva che potranno essere costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate dell’ENTE sono costituite dalle quote di adesione dei nuovi associati, dai contributi ordinari annuali degli associati e dai contributi spese, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Groma srl = Gestione e servizi integrati per il patrimonio immobiliare= Società Soggetta alla direzione ed al coordinamento del Socio Unico Cassa Italiana di Previdenza ed assistenza dei Geometri liberi professionisti. Groma sistema. Greta software. GROMA si avvale di un network di Building Manager (BM) dislocato capillarmente sull’intero territorio nazionale. Gromanet. GRETA© applicazione web. Abitanti on-line.

Groma dal 2018 è confluita in IPI

 

Questo è fantastico: l’ho copiato tutto perchè non saprei come sintetizzarlo.

Patrimonio pubblico italia=Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa) operando a favore dello sviluppo del territorio, ha messo a disposizione degli Enti pubblici il proprio supporto alle politiche di valorizzazione del loro patrimonio immobiliare. Per diffondere e promuovere in modo capillare le best practice di valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche presso le realtà locali più piccole, è nata una stretta sinergia con la Fondazione Patrimonio Comune dell’ANCI, partendo dal presupposto che dette best practice fossero costruite sugli standard ed il linguaggio del mercato immobiliare.Per fare ciò è stato customizzato l’applicativo GRETA studiato dalla Società Groma srl (100% di proprietà della Cassa Geometri) noto come strumento gestionale di patrimoni immobiliari. La triangolazione fra CDP, FPC/ANCI e Groma, attraverso la messa a fattore comune del proprio know how, ha prodotto l’applicativo VOL – valorizzazione on line, che consente agli Enti Pubblici,o agli acquirenti di patrimonio pubblico, attraverso la puntuale ricognizione/conoscenza del proprio patrimonio, effettuare le necessarie regolarizzazioni, aggiornare e completare la documentazione, al contempo creando un archivio intelligente- totalmente digitalizzato- , utilizzabile anche per la gestione attiva dei propri beni. La due diligence svolta a tutto campo, attraverso VOL, consente all’Ente di porsi domande e trovare idonee soluzioni per il miglior utilizzo del bene, conformemente alle proprie esigenze. VOL genera il passaporto immobiliare rappresentativo a 360 gradi di ciascun bene, facilmente consultabile da parte del mercato in quanto strutturato sulla base dei suoi parametri anche valutativi. Patrimoniopubblicoitalia è il ponte che mette in contatto il pubblico con il privato; non è un mero strumento espositivo di immobili, ma è soprattutto uno strumento di consultazione utile per effettuare in modalità remota una due diligence completa.Infatti è possibile analizzare il contenuto del fascicolo immobiliare in tutte le sua componenti, ivi compresi i documenti, per poter formulare una proposta in linea con l’area di interesse consultata. Il portale infatti ospita, tre sezioni: una dedicata agli immobili oggetto di vendita; una dedicata ai beni oggetto di permuta ( questa attività è stata pensata anche per permute da effettuarsi tra gli Enti stessi) ed infine una sezione dedicata a sollecitare studi di fattibilità che possano legare l’interesse ad investire del privato, con la finalità pubblicistica perseguita dall’Ente.

Questo l’ho copiato dal sito dell’
FPC=Fondazione Patrimonio Comune La FPC partecipa a queste attività con una duplice natura, sia in qualità di soggetto istituzionale accanto all’ANCI, ai Ministeri ed altri soggetti pubblici, sia in veste di soggetto promotore e co-attore di iniziative a carattere prettamente industriale e imprenditoriale.
La Fondazione Patrimonio Comune ha siglato diversi accordi e intese con partner di primaria importanza offrendo ai Comuni-soci la possibilità di contatto, informazioni, e collaborazioni di un circuito consolidato di soggetti attivi nei settori della valorizzazione immobiliare e del PPP. Tra questi: Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia del Demanio, Consiglio Nazionale dei Geometri, Groma, Fondazione Geometri Italiani, CIPAG, EPPI, Nomisma, Nai Italy, Acer, Daily Re. Altri contatti sono in corso con investitori istituzionali, istituzioni e ordini professionali utili ad allargare la platea dei partner che possano sostenere l’azione della Fondazione e quindi dei Comuni italiani.
Questo l’ho copiato dal sito dell’FPC

VOL= è una piattaforma operativa realizzata da CDP in collaborazione con Cassa Geometri e condivisa a livello istituzionale con Fondazione Patrimonio Comune dell’ANCI. La piattaforma è utilizzabile gratuitamente da parte degli Enti locali ed è finalizzata a gestire la raccolta dei dati, dei documenti e delle informazioni relative al patrimonio immobiliare pubblico. Obiettivo della VOL è guidare ed assistere gli Enti, in modalità interattiva, nel procedimento di raccolta, verifica e regolarizzazione tecnico amministrativa della documentazione riferita al proprio patrimonio. Il fine ultimo è quello di ottenere un “passaporto immobiliare” dei beni ovvero una rappresentazione organica degli immobili che agevoli le operazioni di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico.

L’accesso diretto alla piattaforma VOL anche dal sito di FPC rappresenta un ulteriore servizio di supporto ai Comuni nel processo di analisi e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui la VOL rappresenta il primo ed imprescindibile elemento.
Fondo Rotativo = Il Consiglio Nazionale Geometri e la Cassa Geometri promuovono convenzioni con Pubbliche Amministrazioni ed Enti per sviluppare operazioni di censimento, Due Diligence, efficientamento energetico, regolarizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale pubblico sia direttamente che in collaborazione ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con la quale viene condivisa una istituzione (Fondazione Patrimonio Comune) espressamente dedicata alle attività di valorizzazione del patrimonio pubblico. La Cassa Geometri, per agevolare questi progetti, ha stanziato un fondo rotativo che anticipa per conto dei Comuni – che spesso non hanno a disposizione le necessarie risorse finanziarie, tecniche e/o personale qualificato – le spese da sostenere per la verifica e regolarizzazione dei beni immobiliari pubblici presenti sul loro territorio. Oggetto del Fondo Rotativo sono i beni che il Comune intende inserire in un processo di valorizzazione. Può essere sia un immobile già di proprietà dell’Amministrazione, di particolare pregio o valenza per la comunità; sia un bene richiesto nell’ambito del federalismo demaniale. I Geometri che operano all’interno di questa convenzioni sono in possesso dell’attestato VOL.
attività internazionali:

FIG = Federazione Internazionale Geometri. E’ un’organizzazione non governativa riconosciuta dalle Nazioni Unite (NGO). I lavori dell’Assemblea Generale e del Consiglio sono supportati da un Comitato Consultivo composto dai Presidenti delle Commissioni (ACCO), dalle Task Forces nominate di volta in volta a rivedere i piani di lavoro esistenti, e due istituzioni permanenti: l’Office International de Cadastre et du Régime Foncier (OICRF) e l’International Institution for the History of Surveying and Measurement. La Fondazione FIG è un organismo indipendente della Federazione che eroga sovvenzioni e borse di studio per sostenere l’istruzione e la capacità di costruire, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. I costi operativi sono in gran parte coperti dalle quote associative annuali dei soci. Altre attività, tra cui convegni, seminari tecnici e incontri amministrativi, sono per lo più auto-finanziate. Nel caso di incontri, le entrate provengono dalle quote di registrazione, che possono essere integrate da altre entrate derivanti, ad esempio, dall’organizzazione di un’area espositiva, da sovvenzioni del governo o dell’associazione ospitante, o da erogazioni da parte delle fondazioni.Il CNG italiano è membro associato alla FIG. anche geoweb è membro FIG, non so se è compreso nella quota del consiglio oppure se è quota aggiuntiva. il rappresentante di riferimento scrito sul sito è Fausto Savoldi. A partire dal 1 gennaio 2015 il canone annuo dovuto da un’associazione membro è 4,48 € per ogni membro dell’associazione per un anno civile. quota minima è di 20 membri o 50 € per associazione membro e la massima quota di 5.500 membri (24.640 €). Nel caso di una domanda di informazioni ricevuta da un’associazione in un paese che ha già una o più associazioni aderenti, queste associazioni devono essere informati della richiesta e le loro osservazioni cercavano. (le ultime 2 frasi le ho tradotte con Google…e non credo vadano bene). http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/comunicazione/attivita/attivita-internazionale/federazione-internazionale-geometri

clge – Consiglio Europeo Geometri Geodetici con una serie di verbali assembleari che fino a poco tempo fa non erano pubblicate (oggi agosto 2017) http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/comunicazione/attivita/attivita-internazionale/consiglio-europeo-geometri-geodetici/documenti-clge clge

aeebc – Associazione Europea Esperti delle Costruzioni. http://www.aeebc.org/ – con una serie di verbali assembleari che fino a poco tempo fa non erano pubblicate (oggi agosto 2017) – http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/comunicazione/attivita/attivita-internazionale/associazione-europea-esperti-delle-costruzioni/documenti-aeebc aeebc

egos – Gruppo Geometri Europei – http://www.europeansurveyors.org -con una serie di verbali assembleari che fino a poco tempo fa non erano pubblicate (oggi agosto 2017) – http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/comunicazione/attivita/attivita-internazionale/gruppo-geometri-europei/documenti-egos egos

IVSC – Comitato degli standard di valutazione – http://www.ivsc.org – con una serie di verbali assembleari che fino a poco tempo fa non erano pubblicate (oggi agosto 2017) – http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/comunicazione/attivita/attivita-internazionale/international-valuation-standard-council/documenti-ivsc

TEGoVA – Gruppo Europeo di Associazioni di Valutatori – http://www.tegova.org – con una serie di verbali assembleari che fino a poco tempo fa non erano pubblicate (oggi agosto 2017) – http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/comunicazione/attivita/attivita-internazionale/the-european-group-of-valuers-associations/documenti-tegova

UMG – Unione Mediterranea dei Geometri – con una serie di verbali assembleari che fino a poco tempo fa non erano pubblicate (oggi agosto 2017) – http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/comunicazione/attivita/attivita-internazionale/mediterranean-union-of-surveyors/documenti-umg

INARCHECK

Inarcheck è una società per azioni, nella quale i soci si impegnano a non influenzare, l’operato e il giudizio del personale che, nel rispetto delle logiche definite dall’organigramma e dai relativi mansionari, esercita le attività previste statutariamente.

Non credo di avere capito.

La compagine societaria è oggi rappresentata da: Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, Banca Popolare di Sondrio, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, GROMA Srl; Dei Tipografia del Genio Civile, UnipolSai Finance SpA, Aler Milano – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale.

Le politiche aziendali

Le nostre politiche sono finalizzate al soddisfacimento delle aspettative e delle esigenze di nostri stakeholders, tenendone presente le connotazioni e le peculiarità di ognuna. Si tratta di un insieme armonico e sinergico di politiche orientate dalla stessa mission, unificate dall’impegno ad usare sempre le risorse più adeguate, le conoscenze più aggiornate, il personale meglio addestrato e gli strumenti più efficienti per garantire all’interlocutore un servizio che sappia rispondere il più possibile alle sue esigenze.

I clienti e il mercato

I nostri clienti appartengono a tipologie assai eterogenee ai quali offriamo le nostre prestazioni secondo logiche e procedure diverse in funzione della natura del cliente, operando con modalità differenti senza mai perdere di vista il bisogno della collettività quale usufruitore indiretto dei nostri servizi e termine ultimo di giudizio sulla qualità sostanziale che offriamo. La committenza alla quale ci rivolgiamo è costituita dagli enti pubblici, attraverso la partecipazione attenta e scrupolosa a gare pubbliche, e privati con l’obiettivo di garantire un’offerta globalmente più vantaggiosa pur conservando inalterati i nostri parametri di qualità.

Equipe di lavoro

Inarcheck si avvale nel suo operato della collaborazione stabile di un organico interno, una serie di partner, con i quali la società intrattiene rapporti privilegiati di collaborazione per il perseguimento di fini e obiettivi comuni, e consulenti-professionisti esterni altamente qualificati per garantire l’alto livello qualitativo dei nostri servizi.

presidente Francesco Di Leo, anche delegato cassa e consigliere cda in Cipag, segretario Collegio di Cosenza.

 

investiRE

http://www.investiresgr.it/it/azionariato

Expo 2015 milano

a seguito di un’accesso agli atti che ho eseguito sulla fondazione italiana geometri ho notato il capitolo di spesa sull’expo.  non sono capace di leggere bene i bilanci ma credo si parli di 700.000,00 €

Geometri in expo=

testo copiato nelle pagine di presentazione di geometri in expo= La cooperazione internazionale per i Geometri si sviluppa principalmente attraverso le skill alliances con partner stranieri, la definizione di protocolli d’intesa con i soggetti istituzionali referenti dei processi d’internazionalizzazione (Ministero degli Affari Esteri, ICE, Confindustria, ANCE) e la partecipazione a fiere ed eventi internazionali dedicati a diversi aspetti del mercato immobiliare. È solida la rappresentanza all’estero grazie alla Federazione Internazionale Geometri (FIG), che si prefigge di garantire che tutte le competenze del Geometra soddisfino il mercato e la comunità, e all’appartenenza ad altri organismi internazionali: Consiglio Europeo Geometri Geodetici (CLGE), Organizzazione Europea delle Associazioni Nazionali delle valutazioni di proprietà (TEGoVA), Gruppo Geometri Europei (EGoS), Comitato Internazionale degli Standard di Valutazione (IVSC), Associazione Europea Esperti delle Costruzioni (AEEBC), Unione Geometri dell’Area Mediterranea (UMG).

 

Associazioni di categoria,

penso si possano definire anche “patrocinate”, che non dovrebbero percepire denaro da parte di nessuno dei nostri organi, ma non posso saperlo. nei richiami compare spesso il riferimento alla Fondazione Geometri che, in quanto fondazione non rende visibile il bilancio.

Nota del 2018 : non è vero che non sono patrocinate, anzi. per esempio, il collegio dei geometri di bologna è iscritto e paga annualmente la quota collegiale a tutte le associazioni di categoria. non so gli altri collegi.

assogeo, agefis, agellpp, A.GE.PRO., agiai, agicat, agit, donne geometra – tecnici & professione (che non si capisce perchè questa identificazione …come se fosse una discriminazione nei confronti dei geometri uomini?!)(perchè non c’è anche uomini geometra?!), geocam, geosicur, geosport, geoval esperti (perchè? ci sono anche quelli non esperti?), il concentrato delle informazioni base si trova in questo bel opuscolo

quaderno_associazioni_omini

Adepp – associazione degli enti previdenziali privati – il welfare dei professionisti

Home

 

 

Consorzio fidi professionisti. Confidi.

Long Term Care – assitenza sanitaria integrativa di Unisalute.

F2i SGR S.p.a. Roma

Quaestio Holding S.p.a. Lussemburgo che con Quaestio Management http://www.quaestiocapital.com/it ha creato il Fondo Atlante. tra cui Quastio Investiments s.a. La Holding è composta da Fondazione Cariplo casse di risparmio provincie lombarde (37.65%) – Locke S.r.l. (22%) , che in internet mi dicono essere di Alessandro Penati – Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (18%) cioè le nostre pensioni – Direzione Generale Opere Don Bosco (15.60%) – Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (6.75%).

Quaestio Holding S.p.a. già Polaris S.a. – vi sono anche collegamenti con Investire Immobiliare Sgr SpA.

Investire SGR S.p.a. Milano – Investire Immobiliare Sgr SpA di cui il 7,7 % è della Cpa. Investire fa parte del gruppo Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Arpinge S.p.a.

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio

 

RPT – Rete Professioni Tecniche, è un Associazione fondata il 26 giugno 2013. Comprende, al suo interno, i Presidenti degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti http://www.reteprofessionitecniche.it/

RPT – in chiave Regionale – non credo vi siano tutte le regioni

CUP

Professionitaliane

Progetto Fiaba

 

– accordo tra cng e ANPE ?

– accordi con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)

– accordi per mezzo del CNEL (tipo progetto FIABA)

– va detto che alla fine del 2017 è diventato consigliere del CNEL “IL PRESIDENTE” Savoncelli.

– accordi con Ministeri?

Convenzione CNGeGL/ISMEA

– Pregetti ???

e progetti inerenti georientiamioci

progetto Fiaba

 

 

cup (nazionale) =

cup er (emilia romagna)=

organi istituiti da norme sui territori per condivisione normative tecniche…….

Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio regione emilia romagna.

Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni https://www.saviniandrea.it/forum/2017/02/consulta-regionale-del-settore-edile-e-delle-costruzioni/

Comitato Consultivo delle Professioni. Ci sediamo al tavolo di questo comitato attraverso il CUP e Confprofessioni. Facciamo parte del CUP perchè ha aderito direttamente qualche nostro ente superiore. Mentre Confprofessioni è un sindacato che rappresenta solo i propri iscritti su base volontaria e nessun nostro vertice è iscritto direttamente. Per essere rappresentati da Confprofessioni occorre essere iscritti ad Antec, che è la parte “edilizia territorio”. Antec rappresenta 500-600 iscritti a livello nazionale.

Comitato Geometri Emilia Romagna. non so se esite anche il comitato geometri nazionale ?! o comitato geometri italiani. quello dell’emilia romagna mi sembra sia composto da tutti, o quasi, i presidenti dei collegi dei geometri provinciali. per intenderci, gli stessi che si trovano per decidere sulla fondazione geometri emilia romagna e lo stesso comitato che compare nell’elenco che forma il CUP. E.R.. nel bilancio del collegio di bologna quest’anno compare una voce di spesa, anche se per il 2015 è pari a “0”. non ricordo se c’era in passato, devo ripromettermi di guardare. pensavo che eventuali spese fossere a carico della fondazione, pare di no. forse perchè non si trovano solo per parlare di fondazione. pare …che adesso si vedano meno, per quello non ci sono spese. pare …..che al momento le linee di pensiero non collimino qui in emilia romagna almeno nel 2015-2016.

Consulta Regionale Emilia Romagna.

Comitato Interprofessionale Periti Estimatori sul quale ho trovato poco nei nostri siti. è composto da 3 ordini. http://www.conaf.it/comitato-interprofessionale-periti-estimatori-danni-calamit%C3%A0-naturali tratto dal sito dei dott agronomi: Il Comitato Interprofessionale Periti Estimatori Danni da Calamità Naturali è stato costituito il 28 novembre 1962 su iniziativa delle tre organizzazioni professionali “Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, e dei Collegi Nazionali dei Periti Agrari e dei Geometri” ; questo organismo è composto da 7 componenti, 1 Agronomo, 3 Periti Agrari e 3 Geometri, attualmente è presieduto dal collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati. Componenti: Presidente: Per. Agr. Mario Calcagnile Dott. Agr. Gianni GUIZZARDI Per. Agr. Lorenzo SALVAN Per. Agr. Fabio Gardini Geom. Bruno Curletto Geom. Valter Platto Geom. Marino MARINc/o Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati . Questa invece una lettera del cng trovata su geometriinrete. IncarichiPeriti e questa una delibera di consiglio cng che approva un piccolo rimborso perchè si sono riuniti. Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati PROVVEDIMENTI ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO Delibera n. 17 -Riepilogo spese Comitato Interprofessionale Periti Estimatori Danni da Calamità Naturali (ripartizione costi sale riunioni 12/2/2015 e 23/6/2015). Il Consiglio, vista la nota prot. n. 20/2015 del 22/10/2015, con la quale il Comitato Interprofessionale Periti Estimatori Danni da Calamità Naturali ha trasmesso il riepilogo dei costi sostenuti in occasione delle riunioni del 12/02/2015 e del 23/06/2015, da ripartire tra i tre Consigli Nazionali componenti il Comitato medesimo; precisato che la quota di spettanza del CNGeGL è pari a Euro 264,33, delibera di provvedere al pagamento della quota di spettanza del CNGeGL relativamente ai costi sostenuti per le riunioni del Comitato Interprofessionale Periti Grandine svoltesi il 12/02/2015 ed il 23/06/2015, di cui in premessa, per un importo pari a € 264,33. di imputare l’onere economico sul cap. 1.4.10 “Spese per l’organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni nazionali” del bilancio esercizio 2015, che presenta le occorrenti disponibilità.

portale ISI sviluppo informatico srl.

…..da oltre quindici anni progetta e sviluppa soluzioni a problematiche gestionali.
In collaborazione con Ordini degli Architetti, Avvocati, Dottori Commercialisti, Geologi, Geometri, Infermieri, Ingegneri, Medici, Ostetriche, Periti Industriali, Psicologi, Ragionieri, Veterinari, ha realizzato un applicativo in ambiente Windows per la gestione integrata, amministrativa e gestionale, di Ordini e Collegi Professionali.

Le problematiche affrontate sono:
Albo: gestione di iscritti, praticanti, studi associati, esterni, quote, ecc.
CogesWin: contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, mandati, reversali, bilanci, budget, centri di costo, ecc.
Gestione protocollo con archiviazione documentale: protocollo in entrata, in uscita e interno.
Invio automatico corrispondenza tramite E-mail e/o fax
Gestione votazioni con scheda elettronica
Servizi Web: siti, portali integrati con Albo
Formazione Professionale Continua (integrata con albo): gestione eventi formativi, rilevazione automatica e/o manuale delle presenze, gestione crediti formativi, stampa certificati, ecc.
Portale Formazione Professionale Continua per Ordini e Collegi Professionali (integrato ad albo e alla Formazione Professionale Continua): consultazione, prenotazione, iscrizione ai vari eventi formativi con eventuale possibilità di pagamento
Tesserini: gestione e stampa personalizzata offerti in Service. In alternativa, fornitura di hardware e software per la gestione completa presso la segreteria.

La struttura delle unità di sviluppo della società, è formata da tecnici, informatici di formazione ma con esperienze professionali legate all’amministrazione aziendale ed alla organizzazione della produzione.
Il nucleo di lavoro è compatto e lavora su progetti di cui MULTIX e ALBO rappresentano gli elementi di maggiore rilevanza tecnica.

Capacità tecniche, unite alla conoscenza delle problematiche aziendali del settore, ha permesso alla società di conformarsi in un assetto di cui l’unità di sviluppo è un elemento importante, permettendole di avere parte nella definizione delle strategie e delle decisioni aziendali

ISI Sviluppo Informatico s.r.l.
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43125 PARMA
Tel. 0521 290600
Fax. 0521 290260