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Presentazione Corso Esperti Lavori Pubblici

Prot 380 – Presentazione corso esperti LL.PP.

il pnrr = i soldi degli europei che ritornano sotto forma di diktat progettuali. i soldi li rivuoi? noi approviamo come e cosa.

i governi che non vogliono perdere la faccia e provano a gestirli con gli ordini, ancora convinti (?) nell’etica che li costituisce, retti da norme inadeguate e controlli inesistenti.

un corso di ALTA formazione. lo decidono loro e non il mercato. in fondo sono loro il mercato, che decidono inoltre a quali società accordare i crediti formativi e gestiscono le punizioni per chi non studia.

la certificazione delle norme uni, norme che non sarebbero cogenti e che ricordo sono a pagamento, che vengono approvate dagli ordini tecnici affinchè trovino specifici richiami nella legislazione italiana, ma non come il decreto presidenziale dell’altezza delle canne fumarie, i cui diritti furono pagati dallo stato per tutti. qui si parla di diritti che paga il professionista, in genere comprando i programmi del pc e che riversa sul cliente. cliente che un tempo era il tutelato dell’etica. la storia che il cliente e lo stato possano essere la stessa cosa è una bugia. comunque non è giustificata un’apertura tale all’inserimento delle uni obbligatorie. dire che in una certa zona puoi fare un cappotto di 6+6 di polistirene, o di altro materiale di pari lamda, era molto meglio. il geometra sarebbe stato libero di non dipendere dal termotecnico …o se volete dallo strutturista in riferimento ad altri campi.

la fondazione geometri italiani, ente segretissimo che ho l’obbligo di pagare ma non ho il diritto di sapere cosa faccia. sostiene di non dovermi dare copia degli accessi perchè non pubblica. smentita anche dalla commissione per l’accesso rilascia, in parte criptato, quel briciolo di documentazione che le era stato imposto di darmi.

inarchek ce lo chiediamo tutti da 20 anni cosa faccia esattamente. di certo utile a chi la dirige e a chi è tecnico incaricato. non molto chiaro se è vantaggiosa per l’iscritto.

geoweb vuoi non metterla in mezzo? …60% di cng e 40% di sogei, società del ministero delle finanze. mi sono sempre chiesto quale collonnello dell’intendenza si prenderebbe mai l’ardire di andare ad indagare.

ecco …un’altra macchina è in moto …un altro progetto avviato. ora servirebbe sapere se questa macchina viene finanziata dal pnnr, ma non credo perchè né cassa, né cng, possono essere finanziate, oppure se come credo è l’ennesimo carrozzone che ci portiamo sulle spalle.

 

 

 

concetti di etica – caso dei consiglieri del Collegio di Bologna retribuiti dalla Cassa Geometri

…per esempio…. un Consigliere plurimandatario del Collegio dei Geometri di Bologna, tal Geometra Vanni Salicini, ha percepito dalla Cassa Geometri, negli anni 2018-2023, per “affidamento sotto soglia” , quindi incarichi diretti, 37.528,00 € come risulta dalla sezione trasparenza della Cassa.

I suoi compensi, senz’altro meritati, mi spingono però a ritornare sul problema della promiscuità tra Cassa e Collegi, entrambi enti pubblici che di fatto sono nati da norme differenti proprio per mantenerne una differente funzionalità e autonomia. per alcuni ordini, le cariche devo essere ben distinte per regolamento che si conforma ad un ovvio principio etico. mi fa sorridere ricordare che proprio l’altro giorno ho fatto una cavolata di corsettino sull’etica (istruttore un geometra) e la deontologia nel quale nessuno ha parlato degli obblighi dirigenziali, ma solo dei doveri dell’iscritto (ti devi formare perchè altrimenti sei cattivo).

quindi ricapitolando …nell’attuale consiglio del collegio di bologna, in sotto numero da quasi 2 anni nonostante le mie segnalazioni al ministero vigilante a seguito delle dimissioni del Consigliere Gualtiero Parmeggiani, vi sono il presidente Massimo Magli, da anni stipendiato dalla Cassa Geometri perchè nel consiglio di amministrazione (oltre ad altri incarichi tipo Polaris), i delegati Cassa Luca Dal Buono e Fabio Atti, indennizzati e gettonati, al loro secondo mandato, Vanni Salicini con incarichi diretti, mi fermo qui anche se almeno altri due di loro sono “attivi” nei progetti della Fondazione Geometri Italiani e nelle Associazioni.

mi chiedo …saranno così “etici ” da perseguire gli ideali del collegio a vantaggio degli iscritti, oppure, nella situazione di contrasto, si sentiranno moralmente costretti a decidere a favore di chi li foraggia?

…tutto questo pare sia possibile per legge, qui in italia.

commissione per l’accesso presso il consiglio dei ministri – non mi pare serva a molto

dopo anni che, a tempo perso, mi occupo di trasparenza del mondo dei geometri liberi professionisti e più in generale del mondo “ordinistico”, speravo di aver trovato un ancora di salvezza nella Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Macchè!!! ….queste è la risposta che ho ricevuto:

La commissione osserva che l’istanza di accesso, per come formulata e per la mole della documentazione richiesta, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, contro la previsione dell’articolo 24….. Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile dovendo l’istanza di accesso a documenti amministrativi riferirsi a specifici documenti oppure essere limitata a determinate categorie di atti o annualità.

io avevo chiesto dei documenti già esistenti in pdf, perchè inviati annualmente alla Prefettura di Roma – Registro Persone Giuridiche. molto semplice. impegno da dedicarci, tendente allo zero.

inoltre, per non farmi perdere tempo, se pensi che chiedere una annualità sia meno “volta ad effettuare un controllo generalizzato”, perche cavolo non lo scrivi e, magari, ne imponi la consegna? …chessò …avreste potuto scrivere : si “obbliga” alla consegna dell’ultima annualità del materiale ricevuto. DIfficile? …pere che in fondo a tutti faccia piacere slungarla.

riprestiamo pure il tutto

 

 

pensiero tratto dall’analisi del sito della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

sbirciando il sito della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ….

leggo, in riferimento alle funzioni delle norme che si sono susseguite in meteria di trasparenza, che: L’accesso civico generalizzato, in quanto diritto alla trasparenza totale, spetta a chiunque come strumento di controllo democratico sull’apparato pubblico e in quanto misura per la prevenzione e il contrasto anticipato della corruzione.

era un cencetto nobile che in parte conoscevo e che aveva contribuito nella dedizione che in questi anni ho dedicato alla curiosità delle trasparenza del mio mondo ordinistico. (in sintesi ….una tragedia …) . mi piaceva pensare, un tempo, che qualcuno, dall’altra parte, vedendosi osservato, magri la piantasse di fare “cose”. ci sarò riuscito? dubito fortemente.

ma, rimanendo sul tema dell’articolo, ho letto invece, in alcune decisioni della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi e nelle f.a.q. la seguente espressione: Non sono, comunque, ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

ho smesso da tempo di pensare di comprendere il diritto, men che meno le leggi, che spesso sembrano scritte per non funzionare, ma da italiano medio, mi preme fare notare che sono due affermazioni contrarie.

mi viene in mente quando irritai uno della corte dei conti di bologna …mi diceva : noi agiamo se lei mi segnala una prova. …e poco dopo nello stesso dialogo: non è un suo diritto poter vedere certe cose…..

è un mondo normato così. mi viene in mente il detto: “non si può andare a messa e stare a casa” . amen

 

diritto di accesso civico – pubbliche amministrazioni – come cassa geometri e consiglio nazionale geometri e FIG

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

———————————

Art. 2-bis. Ambito soggettivo di applicazione
(articolo introdotto dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
(lettera così sostituita dall’art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall’art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017)
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.


AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante: «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa’ e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6708

 


parere del consiglio di stato sulle linee guida anticorruzione per le società/enti partecipate da pubbliche amministrazioni.

N. 00650_2017

altra sentenza a favora della trasparenza – iscritto all’ordine contro fondazione Enpam

sentenza trasparenza contro Enpam

pubblicato il 16/03/2022

N. 03009/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08166/2021 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ricorso proposto da Franco Picchi,
contro
Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

…da notare che nel testo viene riportata questa frase formulata dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.:

La stessa, in data 28 giugno 2021, ha comunicato l’inammissibilità del ricorso, poiché l’istanza “per come formulata e per la mole della documentazione richiesta
appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull’operato dell’ente”.

…vi è scritto in qualche norma che non è compito dell’iscritto (obbligato) eseguire un controllo generalizzato sulla propria fondazione. però la domanda che ci dobbiamo fare è : ma gli enti controllano? soprattutto: come fa un onesto cittadino a denunciare malefatte se non gli si da la possibilità di acquisire dei dati (le prove)? …viviamo in questo mondo …e a voi va bene. che tristezza.

altre frasi da leggere: La resistente, con la memoria in atti del 29 dicembre 2021, ha precisato e ribadito che il diniego all’istanza di accesso avanzata dall’iscritto è stata adottata in quanto la stessa ha costituito un tentativo di svolgere un controllo indistinto e generalizzato dell’operato della Fondazione, nonché per il fatto che la documentazione e le informazioni richieste sono coperte da stringenti clausole di riservatezza sottoscritte
dalle controparti interessate e tra le controparti stesse.

 

sentenza sulla trasparenza degli ordini

sentenza in favore della trasparenza, dalla quale tentano di sfuggire gli ordini e i collegi professionali .

sentenza a favore della trasparenza e contro il consiglio forense

Pubblicato il 10/02/2022N. 00990/2022REG.PROV.COLL.

N. 02030/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2030 del 2021, proposto dall’avvocato Michelina Grillo, rappresentata e difesa dagli avvocati Michelina Grillo, Fabrizio Nastri e Maria Casiello, con domicilio digitale come dal pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Romano Cerquetti in Roma, via G. G. Belli n. 36;

contro

il Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Colavitti con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via. C. Ferrero Cambiano n. 82;

nei confronti

degli avvocati Andrea Mascherin, Andrea Pasqualin, Antonio Baffa, Giuseppe Picchioni, Stefano Savi, Giovanni Arena, Carlo Orlando, Salvatore Sica, Maurizio Magnano di San Lio, non costituiti in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. prima quater, 14 dicembre 2020, n. 13446, che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di accesso ai documenti opposto dal Consiglio Nazionale Forense con la nota del 23 luglio 2020.

Visti il ricorso in appello e i rispettivi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Forense in data 20 aprile 2021;

Vista la nota depositata dall’appellante in data 19 settembre 2021, con la quale aggiunge la difesa in proprio al Collegio difensivo individuato con la procura allegata all’atto di appello;

Viste le memorie depositate dal CNF in date 20 e 23 settembre 2021;

Viste le memorie depositate dall’appellante in date 20 e 24 settembre 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 20 gennaio 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’avvocato Michelina Grillo ha impugnato dinanzi al Tar per il Lazio, sede di Roma, la nota del 23 luglio 2020, con la quale il Consiglio Nazionale Forense (Cnf) le ha negato il diritto di accesso ai documenti richiesti con istanza del 14 giungo 2020 concernenti i compensi percepiti, di qualsiasi natura, connessi all’assunzione della carica di componente del Cnf, gli importi di viaggio di servizio e le missioni pagati con i fondi del Cnf o delle Fondazioni ad esso collegate dal 1° gennaio 2019 alla data della richiesta e i dati relativi all’assunzione di altre cariche all’interno del Cnf o delle fondazioni ad esso collegate o presso altri enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti dal Cnf dal 1° gennaio 2019 alla data della richiesta, riferiti a 9 Consiglieri.

La richiesta era stata presentata nel contesto di un contenzioso formato da due procedimenti riguardanti l’annullamento dell’elezione dei 9 Consiglieri dinanzi al Tribunale Civile di Roma per violazione del limite del doppio mandato consecutivo previsto dall’art. 34, l. n. 247 del 2012, conclusosi con il riconoscimento della illegittimità dell’elezione contestata (successivo alla data della richiesta di accesso ai documenti).

Dopo aver precisato la triplice natura del suo interesse ad ottenere i documenti richiesti (l’interesse alla tutela delle esigenze generali di trasparenza della P.A., l’interesse specifico e concreto, in quanto avvocato, a verificare come i contributi versati dagli iscritti siano gestiti dal proprio organo di rappresentanza e l’interesse qualificato e differenziato connesso al giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma), l’avvocato Michelina Grillo ha dedotto, tra l’altro, la violazione e la falsa applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, con riferimento agli articoli 5 e 14 in quanto i dati oggetto della istanza sarebbero soggetti a pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente Consiglio Nazionale Forense, sezione che invece sarebbe risultata “in fase di aggiornamento” da lungo tempo. Il Cnf avrebbe, pertanto, violato la legislazione in tema di trasparenza per un verso ritenendo a sé non applicabile la normativa sulla trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013 e, per altro verso, negando l’accesso ad atti che avrebbe dovuto pubblicare.

2. Con la sentenza n. 13446 del 2020 il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso sul rilievo che, considerando che ai componenti del Cnf possono essere corrisposti solamente i rimborsi spesa e i gettoni di presenza indicati nel Regolamento (“Rimborsi spese e gettoni di presenza”) approvato nella seduta dell’11 dicembre 2015 e pubblicato sul sito web istituzionale, e che tali informazioni vengono riportate ogni anno sia nel bilancio di previsione che nel conto consuntivo (tempestivamente pubblicati sul sito web) dell’anno di riferimento nella forma di dati aggregati, i principi di trasparenza di cui alla normativa vigente fossero stati correttamente applicati, nel quadro di un “ragionevole bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e la tutela della riservatezza (Corte cost. n. 20 del 2019)”.

3. La sentenza de Tar Lazio 14 dicembre 2020, n. 13446, mai notificata, è stata impugnata con appello notificato il 4 marzo 2021 e depositato il successivo 6 marzo 2021.

Erroneamente il giudice di primo grado avrebbe fondato gran parte del suo ragionamento sull’assunto che ai componenti del Cnf possano essere corrisposti solamente gettoni di presenza e rimborsi spese indicati nel Regolamento adottato nella seduta dell’11 dicembre 2015 quando, invece, dai bilanci della Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura Italiana emergerebbe che tali componenti percepiscono ulteriori indennità e rimborsi, provenienti dalle Fondazioni sovvenzionate dal Cnf e di cui fanno parte. Né i dati aggregati (peraltro parziali) presenti nel bilancio e nel conto consuntivo sarebbero stati tempestivamente pubblicati, dato che, alla data della nota di diniego (23 luglio 2020) su sito del Cnf era stato pubblicato solo il bilancio del 2018.

Inoltre, neppure la delibera n. 440 del 2018, adottata dal Consiglio Nazionale Forense (peraltro non determinante ai fini della genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione e quindi non dovendo necessariamente essere impugnata dai destinatari), con la quale il pubblico Ente ha determinato che la pubblicazione dei dati aggregati di gettoni di presenza e rimborsi spese fosse sufficiente ad adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14, d.lgs. n. 33 del 2013 avrebbe potuto impedire l’accoglimento del ricorso, ponendosi in aperto contrasto con le finalità della normativa in tema di trasparenza.

Ad avviso dell’appellante, inoltre, il giudice di prima cure avrebbe anche omesso di motivare in merito alla richiesta di accesso ai dati relativi ai “compensi percepiti di qualsiasi natura, connessi all’assunzione della carica di componente delle Fondazioni collegate al Cnf; …all’assunzione di altre cariche all’interno del Cnf, delle fondazioni ad esso collegate o presso altri enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti dal Cnf dal 1° gennaio 2019” alla data della richiesta, non menzionati nella delibera n. 440 del 2018 o nel regolamento del 2015 per cui, in base al principio devolutivo (di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a.), è chiesto al giudice di appello di pronunciarsi anche sui motivi di ricorso non affrontati in primo grado.

Con riguardo all’ambito soggettivo è segnalato il diritto di tutti gli iscritti all’Ordine forense di conoscere separatamente e agevolmente ogni singolo dato “relativo alla indennità di funzione, rimborsi spese nonché cariche e incarichi dei Consiglieri dichiarati ineleggibili e quindi decaduti ex tunc dalla carica assunta nel 2019”.

Per quanto attiene, invece, all’ambito oggettivo, solamente la disponibilità dei dati indicati separatamente e specificamente soddisferebbe i criteri stabiliti dall’art. 4 bis, d.lgs. n. 33 del 2013.

Infine, l’appellante chiarisce come le linee guida dell’Anac del 28 dicembre 2016 si applicano anche al Cnf e che, pertanto, vi sarebbe stato l’obbligo di pubblicazione dei dati indicati dall’art. 14, d.lgs. n. 33 del 2013 o di rilasciarne copia (considerando che i dati aggregati, peraltro parziali e non tempestivamente pubblicati, non avrebbero potuto né potrebbero per la loro natura rispondere alle esigenze di trasparenza tutelate dalla norma) non impedendo l’esercizio del diritto di accesso con la motivazione delle osservazioni pervenute dai controinteressati, delle quali però non viene data contezza.

4. Si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale Forense, affermando l’infondatezza dell’appello.

5. Con ordinanza 26 ottobre 2021, n. 7172 la Sezione ha ordinato l’estensione del contraddittorio a tutti i soggetti ai quali si riferiscono i documenti di cui chiede l’ostensione, con notifica dell’atto di appello entro trenta giorni dalla notificazione, o se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e deposito della relativa prova entro quindici giorni dall’avvenuto adempimento, pena l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

6. In data 12 novembre 2021 l’avvocato Michelina Grillo ha depositato la prova dell’avvenuto adempimento dell’ordine impartito dalla Sezione.

7. I controinteressati ai quali è stato esteso il contraddittorio non si sono costituiti in giudizio.

8. All’udienza del 20 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, l’avvocato Michelina Grillo ha presentato istanza di accesso civico, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, chiedendo, con riferimento a nove componenti eletti al Consiglio Nazionale Forense (Cnf), a) i compensi percepiti, di qualsiasi natura, connessi all’assunzione della carica di componente del Consiglio Nazionale Forense; gli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi del CNF o delle Fondazioni ad esso collegate dal 1° gennaio 2019 a tutt’oggi (art. 14, n. 1, lett. c, d.lgs. n. 33 del 2013); b) i dati relativi alla assunzione di altre cariche, all’interno del Cnf, delle Fondazioni ad esso collegate o presso altri enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti dal Cnf 1° gennaio 2019 a tutt’oggi (art. 14, n. 1, lett. d, d.lgs. n. 33 del 2013).

L’appello, con il quale si impugna la sentenza del Tar Lazio che ha giudicato legittimo il diniego di ostensione opposto dal Cnf, deve essere accolto.

Giova premettere, per fare chiarezza sulla materia controversa, che a prescindere dagli obblighi di pubblicazione che fanno capo al Cnf, nella specie l’accesso civico è stato esercitato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013. Il comma 2 del citato art. 5 prevede che “chiunque”, senza alcun onere motivazionale, abbia il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla Pubblica amministrazione, che siano, tuttavia, “ulteriori” rispetto a quelli oggetto di “obbligo di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. Si tratta, dunque, di dati e documenti in relazione ai quali, pur non sussistendo alcun obbligo di pubblicazione in capo alla Pubblica amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta a fornirli al richiedente, ove ne venga fatta apposita istanza, sempre che ciò avvenga nel rispetto dei limiti espressamente sanciti dall’art. 5 bis dello stesso decreto.

Corollario obbligato di tale premessa è che può prescindersi dall’affrontare la questione relativa all’obbligo di pubblicazione dei documenti richiesti da parte del Cnf, e quindi dal richiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza del Tar Lazio, sez. I quater, 16 febbraio 2021, n. 1921 (che, a fronte della stessa fattispecie, è giunta a conclusioni opposte a quelle della sentenza appellata) per giustificare tali obblighi nonché dal peso che potrebbe avere la delibera del Cnf n. 440 del 2018 – peraltro non impugnata – adottata in adempimento degli obblighi ex art. 14, d.lgs. n. 33 del 2013 (e pubblicata sul sito del Cnf), con la quale si individuano le iniziative che soddisfano gli obblighi di pubblicazione ex art. 14, commi 1 ed 1 bis, d.lgs. n. 33 del 2013.

E’ assorbente la considerazione che la documentazione di cui è chiesta l’ostensione non rientra nei casi in cui è opponibile il diniego ai sensi dell’art. 5 bis, d.lgs. n. 33 del 2013.

L’art. 5 bis, d.lgs. n. 33 del 2013 individua, infatti, le eccezioni assolute e relative al diritto di accesso.

Le eccezioni assolute al diritto di accesso generalizzato sono quelle di cui all’art. 5 bis, comma 3 (segreto di Stato e altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990), mentre quelle relative sono previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo (la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive; la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).

Nel caso delle eccezioni relative, nelle linee guida adottate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, recanti le indicazioni operative e le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato, l’Anac ha chiarito che il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi presi in considerazione dall’ordinamento.

L’Amministrazione deve pertanto verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di concreto pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore.

Nel caso all’esame del Collegio il Cnf non ha opposto alcuna ragione di riservatezza ex art. 5 bis, d.lgs. n. 33.

Legittimamente quindi l’avvocato Grillo ha esercitato il diritto di accesso civico ai sensi del comma 2 dell’art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013, facendosi carico di sostenere, ove necessario, il costo del diritto di copia dei documenti richiesti.

Il contenzioso formato da due procedimenti riguardanti l’annullamento dell’elezione dei 9 Consiglieri (odierni controinteressati) dinanzi al Tribunale Civile di Roma per violazione del limite del doppio mandato consecutivo previsto dall’art. 34, l. n. 247 del 2012 – conclusosi con il riconoscimento della illegittimità dell’elezione contestata (successivo alla data della richiesta di accesso ai documenti) – supporta l’interesse dell’avvocato Grillo ad ottenere tutti i documenti richiesti che devono dunque essere ostesi, se esistenti, essendo noto che i documenti sono ostensibili solo se esistenti, non potendosi predicare l’esibizione di atti che non risultano formati, spettando al Consiglio Nazionale Forense indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire.

L’appello deve quindi essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado si ordina al Consiglio Nazionale Forense di rilasciare la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla pubblicazione della presente sentenza

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Consiglio Nazionale Forense di rilasciare la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla pubblicazione della presente sentenza

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Antonella De Miro, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Giulia Ferrari

Michele Corradino

IL SEGRETARIO

fondazione geometri emilia romagna repubblica san marino

quando feci un accesso agli atti per vedere qualcosa di una delle fondazioni che sono costretto a pagare (fondazione geometri emilia romagna), mi meravigliai di vedere una spesa o un “progetto” di collaborazione, o qualcosa del genere, con l’università di san marino. un ente non solo universitario, ma pure estero. ovvio che, essendo io un po’ sospettoso, ho storto il naso.

mi vennero date senz’altro giustificazioni che non ricordo ora, ma del tipo …che sono pregetti in ambiente promozione CAT o ITS…comunque promozione scuola

imparo in questi giorni che un dirigente nostro aveva, e forse ha ancora, una docenza a contratto che nei racconti non mi era stato detto. sia chiaro …sono spiccioli. non è il costo, non è chi li riceve, non è chi li sostiene.

è il sistema!

…intanto i CAT chiudono per mancanza di iscritti. ma che fare? …non volevi buttarli in quel settore?!

vedi pagina università di san marino