{"id":4765,"date":"2022-12-05T15:27:50","date_gmt":"2022-12-05T14:27:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.saviniandrea.it\/forum\/?p=4765"},"modified":"2022-12-05T15:28:28","modified_gmt":"2022-12-05T14:28:28","slug":"in-merito-allobbligo-di-iscrizione-cassa-geometri-per-i-geometri-iscritti-allalbo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.saviniandrea.it\/forum\/2022\/12\/05\/in-merito-allobbligo-di-iscrizione-cassa-geometri-per-i-geometri-iscritti-allalbo\/","title":{"rendered":"in merito all&#8217;obbligo di iscrizione cassa geometri per i geometri iscritti all\u2019albo"},"content":{"rendered":"<p>i geometri iscritti al proprio collegio provinciale, che pagano l&#8217;iscrizione annualmente, che conservano il timbro perch\u00e8 &#8220;non si sa mai&#8221;, che lavorano presso un ente pubblico a tempo pieno, che pagano l&#8217;INPS e non lavorano come liberi professionisti, nemmeno saltuariamente, sono obbligati ad essere anche iscritti alla Cassa Geometri? e se si, pagando quale contributo? Il &#8220;minimo&#8221;? &#8230;me lo chiedo perch\u00e8 il &#8220;minimo&#8221;, gi\u00e0 alto, arriver\u00e0 a breve a cifre astronomiche.<\/p>\n<p>io sono in questa situazione ormai da\u00a0 3 anni e, sul mio ruolo contributivo in cassa geometri, non compare nessuna richiesta in tal senso. la paura per\u00f2 \u00e8 che cassa geometri, guidata ormai da anni da persone che a me non piacciono, quando decide di farti pagare qualcosa non ti avvisa. te lo trovi direttamente scritto nella tua rendicontazione. nemmeno ti inviano una PEC. di conseguenza, come me, oggi sono in molti a prooccuparsi.<\/p>\n<p>aggiungo che, mentre un tempo potevi lasciare il timbro &#8220;in deposito&#8221; al collegio e riprenderlo, semmai, in un futuro decidessi di ricominciare l&#8217;attivit\u00e0, oggi \u00e8 cambiato tutto.<\/p>\n<p>purtroppo non \u00e8 sempre facile capire il diritto, soprattutto se quello che leggi non sembra esserlo. interpretare una sentenza sarebbe compito di altri. comunque mi stupisco sempre come i concetti contenuti in una sentenza possano essere opposti gli stessi concetti contenuti in altre, precedenti, ancora attuali. strana bestia il diritto, e strana bestia la politica che da anni lascia la guida di cos\u00ec tanti denari in mano a soggetti non adeguatamente controllati.<\/p>\n<p>cercando di capire su questa ultima sentenza, sono arrivato ad un articolo sull&#8217;argomento dell&#8217;Avvocato Cristian Primiceri, pubblicato on-line sul suo sito che rimbalzo.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/studiolegaleprimiceri.it\/il-geometra-iscritto-allalbo-e-sempre-obbligato-ad-iscriversi-alla-cassa-di-previdenza\">studiolegaleprimiceri.it<\/a><\/p>\n<p>Volgendo lo sguardo alla recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione, la risposta sembrerebbe essere: s\u00ec!<br \/>\nUn geometra che sceglie di essere iscritto all\u2019albo, anche per attivit\u00e0 occasionale ed anche nel caso in cui non produca alcun reddito (sic!) e che, nel contempo, svolga anche altra attivit\u00e0 lavorativa per la quale abbia gi\u00e0 altra posizione previdenziale obbligatoria (INPS), \u00e8 obbligato ad iscriversi alla Cassa.<br \/>\nIl motivo? La Corte di Cassazione \u2013 continuando ancor oggi a disattendere quel principio fortemente richiamato dai giudici della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, per cui la tutela del legittimo affidamento cammina di pari passo con la tutela del diritto, essendo la certezza dei rapporti giuridici la base della convivenza civile e del patto sociale che lega i cittadini e lo Stato \u2013 con un vero e proprio ribaltamento del suo precedente giurisprudenziale, ha ritenuto legittime le norme interne della Cassa Geometri (in particolare, l\u2019art. 5 dello Statuto e l\u2019art. 3, comma 1, del Regolamento), in quanto &#8220;<i>legittima espressione di esercizio dell\u2019autonomia regolamentare della Cassa all\u2019esito della sua privatizzazione<\/i>\u201d (cfr.<i> ex multis<\/i>, <b>Cass. Civ. sent. n\u00b028188 del 28.09.2022<\/b>).<br \/>\nSempre la stessa Corte di Cassazione, almeno sino alla <b>sentenza del 2021 (la n\u00b04568<\/b>), riteneva invece che l\u2019autonomia regolamentare riconosciuta alle Casse dall\u2019art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 fosse limitata, dall\u2019art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, nel testo \u201c<i>ratione temporis<\/i>\u201d vigente, agli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Da ci\u00f2 ne derivava, secondo la Corte, <b>l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019art. 3, comma 1, del regolamento della Cassa Geometri, in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2003, nella parte in cui, derogando all\u2019art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, prevede l\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019iscrizione dei geometri iscritti all\u2019albo professionale che esercitano la libera professione (Cass. Civ.<\/b><b>.22.02.2019 n\u00b05375<\/b>).<br \/>\nOra, tornando all\u2019<i><b>overruling<\/b><\/i> (ribaltamento di un precedente giurisprudenziale), \u00e8 noto che il mondo del diritto si presenta con un approccio diverso a seconda che il Paese aderisca al sistema del <i>civil law<\/i> o del <i>common law<\/i>. Nel primo caso, quindi in Italia, il giudice risulta soggetto solo alla legge e, dunque, le precedenti pronunce di altri giudici non sono in alcun modo vincolanti per la decisione della causa esaminata, dovendo il magistrato incaricato attenersi a quello che, a suo avviso, \u00e8 la volont\u00e0 del legislatore, cos\u00ec applicando la norma di legge che si adatta al caso specifico secondo la sua personale valutazione giuridica. In questo modo, ciascun giudice \u00e8 libero di dare l\u2019interpretazione che ritiene pi\u00f9 corretta del dato legislativo, con l\u2019unico obbligo di motivare questa sua scelta.<br \/>\nLa portata di questi mutamenti giurisprudenziali, imprevedibili nel momento in cui un soggetto, confidando nel risultato derivante, in quel preciso momento storico, da una chiara interpretazione del disposto normativo, decide di adottare una certa condotta, \u00e8 devastante nella misura in cui quel ribaltamento giurisprudenziale vada ad incidere retroattivamente su posizioni soggettive in qualche modo cristallizzate.<br \/>\nEcco allora che sovviene, ancora una volta, la <b>giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo<\/b> che impone la \u201c<i><u><b>conoscibilit\u00e0 della regola di diritto e la (ragionevole) prevedibilit\u00e0 della sua applicazione\u201d<\/b><\/u><\/i>, limitando, pertanto, l\u2019efficacia del mutamento giurisprudenziale \u201ccreativo\u201d ai casi futuri o individuandone la data di decorrenza da un dato oggettivo di pubblicit\u00e0 della decisione.<br \/>\nAnche la <b>Corte di giustizia della CE<\/b> ha recepito il <b>principio di irretroattivit\u00e0 della giurisprudenza creativa<\/b>, stabilendo che deve essere <u>impedita l\u2019applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma<\/u>, nel caso in cui si tratti di un\u2019interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui quella data condotta (in questo caso, la decisione di iscriversi al solo Albo professionale) \u00e8 stata posta in essere.<br \/>\nLa <b>certezza del diritto<\/b>, intesa come <b>affidabilit\u00e0<\/b> e <b>legittima aspettativa sulla stabilit\u00e0 applicativa delle norme interpretate dai giudici,<\/b> \u00e8 un prerequisito della<b> tutela dei diritti<\/b> \u2013 in primis \u2013 <b>fondamentali<\/b>.<br \/>\nSi tratta di un\u2019esigenza di stabilit\u00e0 delle situazioni giuridiche e di affidamento del pubblico nella giustizia.<br \/>\nSe la nozione di legge o di diritto rilevante per la tutela dei diritti fondamentali \u00e8 dinamicamente intesa, nel suo contenuto, quale risultante dalla giurisprudenza, il ruolo di quest\u2019ultima \u00e8 decisivo nella conformazione della certezza del diritto e, quindi, nella concreta tutela dei diritti, soprattutto di quelli fondamentali.<br \/>\nLa stessa <b>Corte di Strasburgo<\/b> costantemente riafferma che \u00e8 proprio nell\u2019interesse della certezza del diritto, della prevedibilit\u00e0 e dell\u2019uguaglianza davanti alla legge che<b> non le \u00e8 consentito discostarsi dalla sua giurisprudenza pregressa senza un valido motivo<\/b>.<br \/>\nIl mutamento di giurisprudenza, sia chiaro, \u00e8 nell\u2019ordine delle cose, anche se chiunque pu\u00f2 attendersi ragionevolmente che, a garanzia appunto dei valori di certezza del diritto e di uguaglianza davanti alla legge, a condizioni uguali siano riservate decisioni uguali e che quindi sia applicata un\u2019interpretazione il pi\u00f9 possibile costante, finch\u00e9 le condizioni non mutino: nel caso di specie, medesime situazioni, medesime fattispecie sono state giudicate diversamente, a seconda del periodo storico in cui le rispettive domande di giustizia sono pervenute all\u2019attenzione del Giudice di Legittimit\u00e0.<br \/>\nDue geometri che nel 2010 avessero scelto di iscriversi all\u2019albo, per attivit\u00e0 occasionale ed in assenza, in quasi tutti gli anni, di reddito e che, nel contempo, avessero svolto anche altra attivit\u00e0 lavorativa per la quale avevano gi\u00e0 altra posizione previdenziale obbligatoria (INPS), avrebbero visto i loro ricorsi decisi dal medesimo organo giudicante (la Corte di Cassazione) in diverso modo a seconda che gli stessi fossero andati a sentenza prima o dopo il 2021.<br \/>\nSappiamo che le divergenze sincroniche di giurisprudenza costituiscono, per la natura stessa della funzione giurisdizionale, la conseguenza naturale di ogni sistema giudiziario strutturato su di un insieme di giurisdizioni di merito con ripartita competenza territoriale: tanto \u00e8 fisiologico e non comporta, di per s\u00e9 solo, alcuna violazione della Convenzione sui diritti dell\u2019uomo.<br \/>\nLa situazione diviene patologica e merita una sanzione, invece, quando le divergenze riguardino giurisdizioni tutte di ultima istanza \u2013 e, a maggior ragione, la medesima giurisdizione di ultima istanza \u2013 e siano profonde e persistenti, senza che il diritto interno preveda meccanismi volti al componimento di tali incoerenze.<br \/>\nParticolare attenzione \u00e8, quindi, richiesta alla giurisdizione di ultimo grado, visto che il principio di certezza del diritto, ricondotto direttamente all\u2019art. 6, par. 1, Cedu, <b>esige che una nuova e contrastante decisione sulla stessa materia sia sorretta da un\u2019adeguata considerazione e ragionata confutazione della precedente.<\/b><br \/>\nIn definitiva, nonostante l\u2019assoluta fisiologia connessa alla diversit\u00e0 di orientamenti giurisprudenziali fra le corti di merito e fra queste e quella di legittimit\u00e0, <b><u>non \u00e8 invece tollerabile che vi siano marcate e persistenti diversit\u00e0 di vedute all\u2019interno dell\u2019organo che ha il compito di dare uniformit\u00e0 alla giurisprudenza.<\/u><\/b><br \/>\nTornando alla questione oggetto del presente contributo, non pu\u00f2 non pensarsi al comportamento di chi, come un geometra iscritto, per fare il solito esempio, all\u2019albo nel 2010, confidando sulla non obbligatoriet\u00e0 dell\u2019iscrizione alla Cassa e, di conseguenza, sulla non debenza dei contributi minimi (ben altra cosa rispetto al c.d. contributo di solidariet\u00e0 scorrettamente invocato nelle sue ultime pronunce dalla Corte di Cassazione ed erroneamente equiparato agli stessi), veda a distanza di anni (parliamo del 2021) clamorosamente mutato il panorama giurisprudenziale alla luce di una rilettura del testo normativo a s\u00e9 sfavorevole.<br \/>\nA quale principio il giudice dovr\u00e0 fare riferimento: a quello, ultimamente non condiviso, del precedente che dichiarava l\u2019illegittimit\u00e0 delle disposizioni regolamentari per chiara violazione dell\u2019<b>art. 22 della L. 773 del 1982 <\/b>che, in casi come quello innanzi citato, prevedevano e prevedono (la norma \u00e8 tuttora vigente!) la non obbligatoriet\u00e0 dell\u2019iscrizione alla Cassa o a quello, condiviso dalla recente giurisprudenza (ved. Cass. 4568\/2021), ma lesivo se applicato ora per allora, del diritto alla tutela del legittimo affidamento? O ancora a quello, condiviso dalla recente giurisprudenza, della validit\u00e0 solo per il futuro dei cambi di giurisprudenza lesivi del legittimo affidamento?<br \/>\nUna chiave per uscire dall\u2019i<i>mpasse<\/i> potrebbe essere quella di riconoscere, in continuit\u00e0 con quanto gi\u00e0 fatto dalla Corte di cassazione, <b>il diritto della parte a non vedersi applicato il nuovo principio di diritto imprevedibile ogni qualvolta questa potesse vantare un diritto fondamentale alla sicurezza giuridica.<\/b><br \/>\nIn quest\u2019ottica, potrebbe giustificarsi la disapplicazione di un nuovo principio di diritto che privi ingiustificatamente la parte di un risultato favorevole, prevedibile in virt\u00f9 della giurisprudenza consolidata, sulla base dell\u2019<b>art. 1, primo Protocollo aggiuntivo della Cedu<\/b>, al quale la Corte di Strasburgo riconduce la protezione delle aspettative fondate su una giurisprudenza consolidata (\u00abenforceable claims\u00bb) e, successivamente, ingiustificatamente sottratte.<br \/>\nPotrebbe, del pari, invocarsi l\u2019<b>art. 7 Cedu<\/b> per giustificare la disapplicazione della nuova interpretazione, imprevedibile e in malam partem, di una norma da ritenersi sanzionatoria secondo la definizione sostanzialistica tipica del giudice europeo.<br \/>\nOggi, la Corte di Cassazione, aderendo alle tesi della Cassa Geometri, ha in buona sostanza affermato il principio per cui gli enti previdenziali privatizzati (tale va considerata anche la CIPAG), nell\u2019esercizio della propria autonomia, sono abilitati ad abrogare o derogare disposizioni di legge in funzione dell\u2019obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilit\u00e0 delle rispettive gestioni, il tutto in spreto al principio di gerarchia delle fonti del diritto.<br \/>\nChi scrive dubita, altres\u00ec, della <b>legittimit\u00e0 costituzionale<\/b> di alcune norme della legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (<b>L. 335\/1995<\/b>) e della legge attuativa della delega in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (<b>d.lgs. 509\/1994)<\/b>, per come interpretate dalla recente giurisprudenza di legittimit\u00e0 (c.d. diritto vivente) per violazione di molti articoli della nostra Carta fondamentale, nonch\u00e9 per violazione dell\u2019<b>art. 117 della Costituzione in relazione all\u2019art. 1 protocollo n\u00b01 Convenzione Europea.<\/b><br \/>\nIl c.d. diritto vivente afferma il principio per cui \u201c<i>ai fini dell\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, \u00e8 condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l\u2019iscrizione all\u2019albo professionale essendo irrilevante la natura occasionale dell\u2019esercizio della professione e la mancata produzione di reddito<\/i>\u201d.<br \/>\nNon c\u2019\u00e8 alcun dubbio sul fatto che l\u2019ammontare di una contribuzione minima slegata dal reddito, in misura arbitrariamente demandata ad un regolamento, <u>v\u00ecola i precetti che in materia di tributi impongono che le prestazioni patrimoniali imposte di imperio dallo Stato siano fissate per legge<\/u>. La legge deve prevedere sia la prestazione che il suo ammontare, per rispettare la riserva.<br \/>\nL\u2019<b>art. 23 della Costituzione<\/b> \u00e8 chiarissimo nello stabilire che l<b>e prestazioni patrimoniali possano essere imposte solo dalla legge<\/b>. I contributi previdenziali, infatti, trovano la propria ragione di esistere nell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 pubblica, alla quale l\u2019obbligato al versamento \u00e8 coattivamente tenuto. Ci\u00f2 significa che \u00e8 lo Stato che, agendo di imperio, impone la prestazione, in ragione della sua funzione sociale e solidaristica. Proprio la natura pubblicistica delle finalit\u00e0 della contribuzione versata, impone allo Stato, quale contraltare della propria potest\u00e0 impositiva, di pretendere dall\u2019obbligato solo quanto egli possa effettivamente corrispondere. Precisando ulteriormente, lo Stato pu\u00f2 effettivamente pretendere contributi che siano destinati a finanziare il sistema previdenziale e pu\u00f2 farlo perch\u00e9 agisce di imperio, ma non pu\u00f2 pretendere somme che esulino il reddito dell\u2019obbligato, perch\u00e9 ci\u00f2 trasformerebbe quell\u2019imperio in un arbitrio, capace potenzialmente di pretendere somme del tutto irragionevoli.<br \/>\nSi badi, peraltro, che <b>ogni somma che esuli il reddito dell\u2019obbligato \u00e8 gi\u00e0 di per s\u00e9 irragionevole ed incarna una prestazione illegittima e contraria alla Costituzione vigente.<\/b><br \/>\nIn altri termini, <b>ci\u00f2 che si deve evitare \u00e8 la c.d. \u00abtirannia dei diritti\u00bb<\/b>, espressione con la quale si \u00e8 voluto indicare in maniera sintetica quel bilanciamento non equilibrato di contrapposti interessi, determinato appunto dalla prevalenza assoluta, sproporzionata e ingiustificata di un interesse rispetto ad un altro in conflitto.<br \/>\nImpostata in questi termini, quindi, la questione che qui viene in rilievo attiene anche alla ragionevolezza di una soluzione che a livello sistematico non tiene conto di un equo bilanciamento tra l\u2019esigenza di estendere la copertura assicurativa (<b>art. 35 e 38 della Costituzione)<\/b> e la contrapposta esigenza di favorire l\u2019autonomia delle casse previdenziali private (<b>art. 118, comma 4, della Costituzione<\/b>).<br \/>\nL\u2019<b>illegittimit\u00e0 dell\u2019art. 5 dello Statuto e art. 3, comma 1, del Regolamento della CIPAG deriva anche dall\u2019aver, il c.d. diritto vivente, interpretato l\u2019art. 3, co. 3 della L. 335\/1995 in contrasto anche con l\u2019art. 53 della Costituzione, ci\u00f2 nella misura in cui non si tiene conto del principio di proporzionalit\u00e0 tra contributi versati e prestazioni previdenziali.<\/b><br \/>\nInoltre, la libert\u00e0 dei soggetti in questione (parliamo di quella categoria di geometri) che viene ad essere incisa dalle norme censurate \u00e8 costituita dalla <b>libert\u00e0 di iniziativa economica tutelata dall\u2019art. 41 della Costituzione.<\/b><br \/>\nInfatti, in mancanza di una chiara individuazione dei soggetti passivi dell\u2019obbligo contributivo, la successiva interpretazione che ne ha esteso l\u2019ambito applicativo anche ai soggetti come \u201cquel geometra\u201d, lede inevitabilmente la libert\u00e0 di iniziativa economica di quest\u2019ultimo, dal momento che lo stesso risulta pregiudicato nella possibilit\u00e0 di quantificare preventivamente tutti gli oneri, come appunto quelli fiscali e contributivi, cui sarebbe andato incontro nello svolgimento, comunque discontinuo ed occasionale, dell\u2019attivit\u00e0 professionale.<br \/>\nCom\u2019\u00e8 noto, uno degli aspetti caratterizzanti della libert\u00e0 di iniziativa economica \u00e8 costituito dalla <b>possibilit\u00e0 di scelta<\/b> spettante all\u2019operatore economico: scelta dell\u2019attivit\u00e0 da svolgere, delle modalit\u00e0 di reperimento dei capitali, delle forme di organizzazione della stessa attivit\u00e0, dei sistemi di gestione di quest\u2019ultima e delle tipologie di corrispettivo (<b>Corte costituzionale n. 218 del 2021<\/b>).<br \/>\nLa piena libert\u00e0 di scelta, tuttavia, presuppone una chiara individuazione delle alternative a cui si va incontro e tale possibilit\u00e0 \u00e8 stata pregiudicata, allorquando \u201cquel geometra\u201d ha deciso di intraprendere la propria attivit\u00e0 professionale in un contesto normativo e giurisprudenziale che escludeva pacificamente la sussistenza di un obbligo di iscrizione alla Cassa e del conseguente onere contributivo.<br \/>\nSe, invece, avesse saputo con sufficiente certezza dell\u2019esistenza di un simile obbligo contributivo e della sua decorrenza, egli avrebbe potuto eventualmente scegliere di non intraprendere tale attivit\u00e0 economica o di intraprenderla con modalit\u00e0 e tempistiche differenti, essendo evidentemente diversa la convenienza economica dell\u2019attivit\u00e0 professionale a seconda della diversa incidenza degli oneri fiscali e contributivi a cui il reddito prodotto (nel caso di specie, alcun reddito) sarebbe stato assoggettato.<br \/>\nInfine, per gli stessi motivi per i quali si ritiene esservi una violazione della riserva di legge di cui all\u2019art. 23 della Costituzione,<b> si dubita anche della compatibilit\u00e0 delle disposizioni in esame con l\u2019art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell\u2019Uomo e delle Libert\u00e0 fondamentali, quale parametro interposto dell\u2019art. 117 della Costituzione<\/b>.<br \/>\nCom\u2019\u00e8 noto, il protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione europea, al suo art. 1 (<b>Diritto di propriet\u00e0<\/b>), dispone che \u00ab<i>Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu\u00f2 essere privato della sua propriet\u00e0 se non per causa di pubblica utilit\u00e0 e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l\u2019uso dei beni in modo conforme all\u2019interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende<\/i>\u00bb.<br \/>\nOrbene, non sussistono dubbi sulla riconducibilit\u00e0 dell\u2019obbligo di iscrizione e contribuzione in favore della Cassa Geometri nell\u2019ambito di applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 1, protocollo n. 1 della Convezione, stante la nozione ampia relativa al concetto di \u00abbeni\u00bb e di \u00abpropriet\u00e0\u00bb, nonch\u00e9 all\u2019espresso riferimento normativo ivi contenuto alle fattispecie di \u00abpagamento delle imposte o di altri contributi\u00bb.<br \/>\nOrbene, come gi\u00e0 osservato in relazione all\u2019art. 23 della Costituzione, il requisito di legittimit\u00e0 dell\u2019ingerenza che pare difettare nel caso di specie con riguardo all\u2019obbligo di contribuzione alla Cassa Geometri \u00e8 costituito proprio dalla<b> mancanza di una sufficiente determinazione da parte della legge delle condizioni soggettive di imposizione del contributo<\/b>. Pertanto, per gli stessi motivi per i quali si ritiene esservi una violazione della riserva di legge di cui all\u2019art. 23 della Costituzione, <b>deve ritenersi che la misura in contestazione costituisca un\u2019ingerenza nel diritto di \u201cquel geometra\u201d al rispetto dei suoi beni per violazione del principio di legalit\u00e0, cos\u00ec come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell\u2019Uomo.<\/b><br \/>\nPertanto, si torna a porre l\u2019accento sul fatto che <b><u>la \u00abbase legislativa\u00bb richiesta dall\u2019art. 23 della Costituzione non possa essere costituita da un\u2019interpretazione giurisprudenziale (Cassazione 4568\/2021 e seguenti), soprattutto quando tale interpretazione, alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale in cui viene ad inserirsi, risulta essere priva del carattere di prevedibilit\u00e0<\/u><\/b>. Pi\u00f9 in generale, infatti, deve osservarsi come il senso di ingiustizia percepito dai numerosi professionisti, che si sono visti iscrivere d\u2019ufficio alla Cassa Geometri, \u00e8 dato non tanto e solo dall\u2019assoggettamento ad un obbligo contributivo in s\u00e9 considerato, quanto piuttosto dal <b>percepire che un simile obbligo sia stato imposto non da una precisa norma di legge, bens\u00ec da una interpretazione giurisprudenziale imprevedibile, con conseguente violazione di quella garanzia di libert\u00e0 che storicamente \u00e8 sempre stata insita nel principio di legalit\u00e0.<\/b><br \/>\nChe non sia ancora giunto il momento di dare una risposta definitiva alla domanda iniziale? Le perplessit\u00e0 a riguardo sono plausibili, senza dimenticare che da qui a poco la questione sar\u00e0 sicuramente sottoposta al <b>Giudice delle Leggi.<\/b><br \/>\n18 novembre 2022<\/p>\n<p>Fonti:<\/p>\n<p><b><a href=\"https:\/\/partner24ore.ilsole24ore.com\/contenuto\/il-geometra-iscritto-allalbo-e-sempre-obbligato-ad-iscriversi-alla-cassa-di-previdenza\/\" target=\"\" rel=\"noopener\">Partner24ore.ilsole24ore.com<br \/>\n<\/a><\/b>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Avv. Cristian Primiceri<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>i geometri iscritti al proprio collegio provinciale, che pagano l&#8217;iscrizione annualmente, che conservano il timbro perch\u00e8 &#8220;non si sa mai&#8221;, che lavorano presso un ente pubblico a tempo pieno, che pagano l&#8217;INPS e non lavorano come liberi professionisti, nemmeno saltuariamente, sono obbligati ad essere anche iscritti alla Cassa Geometri? e se si, pagando quale contributo? [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[13,64,66],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.saviniandrea.it\/forum\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4765"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.saviniandrea.it\/forum\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.saviniandrea.it\/forum\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.saviniandrea.it\/forum\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.saviniandrea.it\/forum\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4765"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.saviniandrea.it\/forum\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4765\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4767,"href":"https:\/\/www.saviniandrea.it\/forum\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4765\/revisions\/4767"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.saviniandrea.it\/forum\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4765"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.saviniandrea.it\/forum\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4765"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.saviniandrea.it\/forum\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4765"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}