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Consigli per chi non è esperto

Le tre parti in causa nel processo edilizio sono la committenza, il tecnico e l’impresa. E’ importante che il tecnico e l’impresa non si conoscano o quantomeno che non siano in rapporto. E’ frequente che l’opera realizzata dall’impresa presenti difetti o errori che, qualora rimediabili, comportano ulteriori oneri di sistemazione. Se l’errore non è imputabile alla progettazione e probabile che sia causato dall’impresa, il tecnico, dopo averlo constatato, deve proporre una soluzione e di conseguenza imporre il ripristino dell’opera all’impresa. Quando tra i due esiste un rapporto potete immaginare come la situazione si complichi!

Ad esempio, sarà capitato a parecchie persone di sistemare casa, magari semplicemente un bagno, una cucina o anche l’intero appartamento, di essersi avvalsi della competenza di un tecnico di fiducia, sia esso geometra, architetto o ingegnere e di aver affidato i lavori all’impresa consigliata dal professionista. E’ chiaro che, se l’impresa è già stata “testata” dal professionista, dal lato pratico potrebbe essere un vantaggio, ma immaginatevi a quali imbarazzi o problematiche si andrebbe incontro in caso di danni da ripristinare. Se poi l’impresa e il professionista sono strettamente legati, è probabile che contemporaneamente al vostro lavoro ne stiano gestendo altri, in altri cantieri, magari anche di importi maggiori. Voi, al posto del tecnico, andreste a rovinare i rapporti personali con l’impresa con la quale sono in movimento lavori e denaro? Quanto descritto non è banale, anzi, accade in molti casi.

Simili situazioni capitano inoltre quotidianamente nei condomini, quando piccole manutenzioni ordinarie (che piccole poi non sono) vengono affidate, per semplicità, direttamente all’impresa di fiducia dell’amministratore il quale, non agendo (e per quanto ne so io non potendo agire) in qualità di tecnico professionista competente in materia edile, non si rende per altro responsabile delle eventuali malefatte dell’impresa.

Considerate sempre che qualsiasi impresa è tenuta a realizzare i lavori che offre, con garanzia di risultato, secondo i dettami della “buona tecnica” e secondo i criteri imposti dal progettista.