Archivi autore: Andrea Savini

TARSU tassa rifiuti comune di bologna

Da quando esiste il Docfa vengono dichiarate, nelle variazioni catastali dal professionista, delle metrature. Alcune lorde (compreso i muri) altre nette. Alcune relative a certi tipi di destinazioni (camera) altre relative ad altre destinazioni (cantine). Il programma docfa esegue un calcolo riportando in seguito in visura una superficie lorda che in realtà è una superficie lorda ragguagliata. Le destinazioni vengono moltiplicate per alcuni coefficienti dichiarati in specifica normativa.

La metratura che il comune richiede per la tassa dei rifiuti TARSU è invece una superficie utile (escluso i muri). Il calcolo può essere comunque complesso quindi è bene guardare le relative spiegazioni on-line che ormai quasi tutti i comuni espongono, oppure recarsi presso gli uffici competenti.

Di base è bene comunque sapere che i mq dichiarati in visura non sono i mq da dichiarare per la TARSU (tassa del “rusco” a Bologna).

bilancio annuale – collegio dei geometri di Bologna

Venerdì 20 aprile 2012 durante l’assemblea annuale ho votato contro l’approvazione del bilancio. L’avrei fatto molto prima ma la personale conoscenza del nostro Presidente mi rendeva reticente.

Sono stato l’unico a votare contro, un altro si è astenuto, il rimanente ha votato a favore. Per chiarezza è bene precisare che all’assemblea annuale, ormai da molto tempo, partecipano solamente un pugno di persone tra le quali i moltissimi consiglieri (14), che in genere non si sono mai astenuti dal votare …..e poche altre persone “vicine a loro”.

per me sono maturi i tempi per prendere in considerazione di cambiare strategia d’approccio alle scelte collegiali ed alle relative spese.

calcolo della nuova ICI – IMU

Calcolo della nuova ICI – IMU

Caso dell’appartamento – seconda casa

fai una visura catastale del bene. Troverai i dati identificativi e i dati di classamento. A te interessa la rendita in euro. Io faccio l’esempio di una abitazione a Bologna in zona censuaria 1- A4 di 3 classe di vani 4,5 (abitazione con rendita bassa). Rendita 418,33 Euro.

rendita 418,33 €

questa rendita va incrementata del 5% o rivalutata che dir si voglia – non chiedere perché ….è così. Matematicamente è come dire moltiplico per 1,05. Si potrebbe anche trovare il 5% di 418,33 e successivamente sommarlo, ma è la stessa cosa.

418,33 x 1,05 = 439,25

a questo punto subentra l’ultima normativa del Governo Monti che impone una rivalutazione dei valori catastali secondo una serie di coefficienti che potrai trovare su altri siti. Li troverai scritti in maniera normale o percentuale, non confonderti: moltiplicare x 1,6 x 100, o moltiplicare direttamente  x 160 e la stessa cosa. Prendo ad esempio il più comune, quello dell’abitazione che è 160 (è anche quello dell’autorimessa e del magazzino). Ce ne sono diversi a seconda del tipo di bene …es. uffici A/10=80 ….continuo il calcolo.

439,25 x 160 = 70.280,00 € (questo è il valore catastale del bene)

Ora manca solo di ipotizzare l’imposta ex ICI (IMU), si, perché ad oggi (febbraio 2012) sono solo ipotesi. Sarà poi opportuno in seguito accertarsi delle vere percentuali che verranno applicate dai relativi comuni, a seconda della prima e/o della seconda casa, e detrarre le varie aliquote-scaglioni di detrazione (…es. figli). Io continuo il ragionamento sul caso semplice della seconda casa, che a Bologna dovrebbe essere tassata per un 7,5 (per mille). Attenzione anche in questo caso: scrivere 7,5 (per mille) o scrivere 0,75 % (per cento) è la stessa cosa.  

70.280,00 x 7,5 / 1000 = 527,10 € (Imposta – tassa da pagare in un anno)

riepilogo: 418,33 x 1,05 x 160 x 7,5 /1000 = 527,10 €

troverai  siti dove il calcolo di rivalutazione “Monti” viene eseguito in maniera leggermente differente ….io ho seguito le istruzioni catastali …spero di non sbagliare.

 

bolletta della LIRA ente di lettura acqua ….chi ci capisce è bravo

Allego di seguito uno stralcio della bolletta periodica dell’acqua potabile emesso della Lira (ente di lettura della zona di Bologna).

Dietro alla voce “addebito a conguaglio” c’è un mondo da scoprire, non sempre gradevole.  Controllate le vostre bollette e chiedete chiarimenti in merito, prima all’amministratore e di seguito all’ente di lettura. Ne scoprirete delle belle.

Chidete all’amministratore che vengano direttamente fatturati al condominio gli addebiti a conguaglio, per poi dividerli secondo i millesimi nella contabilità annuale. In genere vengono erroneamente ripartiti dall’ente di lettura in base ai consumi dell’acqua del singolo utente, questo comporta per esempio che l’acqua per annaffuiare il cortile venga pagata di più, ingiustamente,  dalla famiglia che usa più acqua.

Avessi più tempo e più denaro, vi racconterei una lunga storia in merito ai conteggi dell’acqua che non tornano mai.

Obbligo PEC per i piccoli – nessun obbligo per i grandi come la Wind

Non riesco a capire perché i professionisti siano stati obbligati a fare una posta elettronica certificata (PEC) mentre i gestori telefonici non hanno neanche l’obbligo di avere un fax.

Ho recentemente avuto qualche divergenza con la Wind, per le solite piccole postille scritte solamente  in alcuni meandri delle pagine on-line,  postille che a mio avviso andrebbero invece chiaramente scritte nelle modulistiche contrattuali firmate e/o almeno messe in risalto sugli opuscoli che vengono consegnati dal rivenditore.

Ho dovuto scrivere in maniera ufficiale, inviando alcune raccomandate con r.i., per interrompere i rapporti e per tentare, invano, di ottenere alcuni risarcimenti. Sono stato costretto a scrivere lettere, a stamparle, ad imbustarle, mi sono dovuto recare in posta più volte dove ho compilato i modelli necessari e dove ho speso denaro, per non parlare del tempo.

Ho tentato invano di cercare una e-mail della Wind, anche non certificata, alla quale poter scrivere contando di avere una ricevuta di riscossione. Ho provato ad inviare un fax al numero indicato sul contratto, sottoscritto poco tempo prima con il rivenditore ufficiale, ma una voce registrata diceva che il numero non era più attivo …o qualcosa del genere.

Sono rimasto sbalordito rammentando che, poco tempo prima, era stato costretto a fare una e-mail di posta certificata. Mi chiedo se esiste ancora un minimo di equità.

allego un sito

http://www.reportonline.it/2009020912958/cronaca/reclami-contro-la-wind-istruzioni-per-uso.html

Obbligo pubblicazione classe energetica pena sanzione

E’ diventato obbligatorio dall’01 gennaio 2012 segnalare la classe energetica, o l’indice di prestazione energetica, negli annunci immobiliari di vendita o di locazione. L’obbligo è imposto solo a chi è già in possesso del certificato energetico dell’edificio “ACE” (attestato certificazione energetica) di cui alla D.Lgs. n°192 del 19/08/2005 e succ.

E’ prevista una sanzione da 3000 a 5000 euro, salatissima. Vengono coinvolti anche coloro che pubblicano e gli amministratori dei siti.

Non è semplice sapere chi è obbligato a possedere l’ACE, di certo chi vende e chi sta per affittare. Come spesso accade ci si perde nei richiami a norme precedenti anche europee e, come in questo caso, si rischia di sbagliare nell’interpretazione di nozioni tecniche, soprattutto perché l’inserzionista medio non è competente in materia.  Meglio sentire il parere di un termotecnico.

Mi sento di affermare che la sanzione è estremamente sproporzionata.

Legnaie boicottate anche nei territori montani

Pensate, vengono realizzati piani regolatori e regolamenti edilizi spendendo fior di denari del contribuente. Si vuole raggiungere il massimo dell’efficienza energetica e del confort dell’ambiente. Si incentivano pannelli solari e impianti fotovoltaici. Si inseriscono nei regolamenti possibilità di  realizzazione di strutture in legno adibite ad installazioni di fotovoltaico, poi ci si scorda di prevedere la possibilità di realizzare legnaie in grado di tenere la legna protetta almeno dalle piogge, non voglio pretendere in un posto riparato dall’umidità, che si sa dalle nostre parti abbonda, ma almeno una tettoia. La cosa si complica ulteriormente quando ci si trova in zona di vincolo (ormai ovunque) perché, oltre a non avere superficie da dedicare a legnaie, si aggiungono difficoltà e oneri ulteriori per la gestirne l’autorizzazione. La cosa più assurda è che tale superficie spesso non è prevista nemmeno nei regolamenti dei comuni montani, che di legna ci vivono da sempre. Un tempo c’era una proporzione tra l’allora superficie utile e quella accessoria, ma di fatto si poteva realizzare qualsivoglia protezione per la legna, al di fuori di quelle superfici, che nessun comune multava o ne ostacolava la realizzazione. Oggi, regimi estremamente più rigidi, l’uso dei satelliti e il desiderio di “fare cassa”, minano  la possibilità di osare. Forse è giunto il momento di dare più spazio alle superfici necessarie alla funzionalità della superficie abitativa tipo, appunto, le legnaie, i vani tecnici per gli scambiatori di calore, per le stufe a legna e magari, nelle zone con standard di verde elevato, per il contenimento di un tagliaerba, piuttosto che di motoseghe, taglialegna, un paio di stivali ecc.

E pensare che questi regolamenti vengono anche sovvenzionati e approvati da comitati creati appositamente.

TARSU esenzione

Lo sapevi che in caso di lavori edili di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria autorizzati puoi richiedere una riduzione o una esclusione o una detassazione della TARSU ?  ….per intenderci quella che da noi si chiama tassa del rusco.

Informati sul sito del Comune.

Sanatoria abusi edilizi minori Comune di Bologna

Provo a fare un po’ di chiarezza sugli abusi minori per quelle che sono le mie conoscenze, allegando i riferimenti che ho trovato.

In tutti i casi in cui si compie un abuso edilizio che rientra nella manutenzione straordinaria e non si viene colti in flagranza di reato durante l’esecuzione dell’opera, o nei 5 anni successivi, si può applicare l’art.100 comma 6 del RUE che riporto di seguito.

  6. Abusi minori. Qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione gli interventi edilizi abusivi che non abbiano comportato aumento di superficie utile, alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all’applicazione delle relative sanzioni.
Il termine di prescrizione delle opere riconducibili alla manutenzione straordinaria, abusivamente eseguite, è di anni 5. L’esistenza dei presupposti per la prescrizione potrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà, per le opere di manutenzione straordinaria e con documentazione probatoria per gli altri casi.

Le parole “si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi” generano da tempo una interpretazione dubbia, che permette ai colleghi meno ligi alle normative di sentirsi sereni nel consigliare di non procedere in nessun tipo di presentazione di pratica edilizia, si essa DIA in sanatoria o altro. Le parole  successive “e non si procede pertanto all’applicazione delle relative sanzioni” rafforzano ulteriormente questo concetto. Per l’utente medio, me compreso, le DIA, i P.d C. sono titoli amministrativi. Utilizzando parole estremamente semplici si potrebbe pertanto tradurre questa frase in questa maniera: – tranquillo! Non devi presentami nessun DIA a sanatoria, tanto più che non ti faccio nemmeno la multa. –

Per i tecnici che mettono mano ad un appartamento per eseguire una progettazione ed incorrono in una difformità rispetto alla situazione licenziata, il problema è semplice e risolvibile: si sana con la stessa pratica DIA. Le proprietà che non sanno di avere una difformità dal titolo continuano a non saperlo, mentre quelle che sanno di avere fatto un abuso continuano a rimanere in silenzio.

Il grosso problema oggi è mettere in relazione la frase riportata nell’art. 100 con le dichiarazioni che sono obbligati a fare i venditori in termini di conformità “catastale ed edile” durante le compravendite, le quali, se dovessero risultare mendaci, renderebbero nullo l’atto. Molti sono i notai che stipulano con riferimento all’art. 100 e non saprei dire se questo è giusto o sbagliato.

Lo stesso Comune di Bologna, probabilmente a seguito di alcune domande ricevute, ha riportato nel sito le sottostanti spiegazioni, trovate alla pagina “faq-domande e risposte”, che purtroppo però non hanno una gran valenza legale:

Come posso oggi sanare un abuso edilizio?

L’articolo 100 comma 6 del RUE permette di sanare, a tutti gli effetti amministrativi e senza applicazione delle relative sanzioni, alcuni abusi edilizi di minore importanza; questo è possibile solo a condizione che tali interventi non abbiano comportato aumento di superficie utile, alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione; la prescrizione ha efficacia qualora siano trascorsi dieci anni dall’ultimazione degli interventi edilizi abusivi; il termine di prescrizione è fissato i cinque anni per le opere abusivamente eseguite riconducibili alla manutenzione straordinaria.
L’esistenza dei presupposti per l’applicazione di questa prescrizione deve essere dimostrata con specifica documentazione; può essere fatta valere, per la
Manutenzione Straordinaria , mediante un atto sostitutivo di atto notorio, nel quale vengono descritti gli abusi edilizi, viene riportata la dichiarazione del proprietario attestante l’epoca di realizzazione degli abusi; l’atto notorio non può essere presentato come documento a sè stante, ma deve essere allegato ad una pratica edilizia (es. DIA), presentata da un tecnico incaricato dal proprietario dell’oggetto immobiliare, al fine di eseguire un intervento edilizio e di sanare contestualmente la situazione abusiva; la DIA sarà valutata in back-office per verificare se i detti abusi rientrino nella fattispecie contemplata dall’art. 100 comma 6 del RUE.

Utilizzando nuovamente parole estremamente semplici si potrebbe pertanto tradurre questa frase in questa maniera: – è sanato l’abuso se mi dichiari che è fatto prima di una certa data, la data può essere dichiarata solo con atto sostitutivo di notorietà che recepisco solo attraverso pratica edile in sanatoria (es. DIA), quindi …..l’abuso si sana solo con DIA in sanatoria.

Questo è quello che io so da sempre e che ho imparato nelle varie discussioni avute con i tecnici dipendenti del comune di Bologna. Non so se le interpretazioni possano essere altre.

Il problema maggiore che può generare questo dubbioso articolo 100 può essere causato dal richiamo dello stesso negli atti di compravendita. Infatti, gli abusi si considerano sanati se si presenta la DIA a sanatoria (o altro) e non in virtù dell’art. 100 del RUE che immagino abbia parecchie normative sovraordinate. In più, uno dei requisiti che autorizza la sanatoria, è che i tipi di abusi facciano parte di categorie e tipologie specifiche che in genere ne il venditore ne il notaio sono in grado di riconoscere. Consiglio pertanto di eseguire sempre la DIA a sanatoria o, in alternativa, consiglio di farsi rilasciare relazione firmata da tecnico competente che attesti la “sanabilità” degli abusi presenti nell’immobile. Questa strategia potrebbe però risultare inutile visto il continuo cambio di normative alle quali siamo sottoposti. Non si può essere certi di sanare domani quello che si può sanare oggi. Meglio sanarlo quando è il momento.

 Ho chiesto chiarimenti in merito alla commissione urbanistica del Collegio dei Geometri di Bologna, la quale indicativamente sostiene che si debba fare la DIA a sanatoria.