Sen. Puglia Sergio Mov. 5 Stelle Membro Commissione di Vigilanza Parlamentare sulle Casse Previdenziali

quello che vedi in questo video è l’ONOREVOLE senatore Puglia Sergio, del Movimento 5 Stelle. Quelli noti perchè, se votati, avrebbero aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno.

questo il richiamo al link in YouTube. l’originale non lo trovo più

e infatti sentite quante frasi ad effetto?!

E’ stato per molti mesi il presidente della Commissione di Vigilanza Parlamentare sulle Casse Previdenziali. Oggi, luglio 2022, ne è solo membro.

La Commissione di Vigilanza Parlamentare sulle Casse Previdenziali, io,  “manco ” sapevo che esistesse. mi sono detto: bello! (non lui) …è la volta buona che qualcuno si mette a fere qualcosa di concreto.

poi però…..

si sta parlando di un decreto ministeriale (detto decreto investimenti) che obbliga ad una massiccia trasparenza, simile a quella pubblica, e nel merito ci tiene ad intervenire il Senatore Puglia, per telefono, mentre sta partendo in aereo. interviene così, CONTRO il decreto e a FAVORE delle autonomie e delle libertà di agire delle casse professionali:

dobbiamo tenere conto delle loro autoregolamentazione e autonomie, perchè se no … altrimenti, non si va a vanti ….questa normativa servirà sicuramente a porre attenzione sugli  investimenti, però… d’altro canto bisogna fare in modo che ci sia sempre una certa autonomia... (delle casse professionali)

 

ha cosa è dovuto un cambio di opinione così drastico? cosa è successo al Senatore Puglia che lo ha portato ad un simile voltafaccia? …io fossi un inquirente cercherei di capirlo.

ma il suo meglio lo dà qui (19/05/22)…dopo 8 minute di premesse (arrampicandosi sugli specchi) si esprime così:

non sempre, porre delle regole rigide …queste possono realmente essere sane per quel determinato settore …sarebbe opportuno ….in riferimento al prospetto …fare in modo che venga modificata se non eliminata quella parte…

bisogna arrivare ad avere il completamento di questa normativa, PERO’ …stiamoci attenti …credo che se, dopo tanti anni, il fatto che non lo si è emesso (il decreto) …credo debba essere di ispirazione ….nel rispetto di quelli che sono i criteri di autonomia di questi enti (casse pensionistiche) ….che debbono avere

quindi …vigilanza assolutmante  ….ma con una certa attenzione alla realta che cambia del mercato finanziario

 

 


va bè poi un giorno mi hanno anche girato questo link: https://www.facebook.com/1828932500497187/posts/1838104582913312/

sentenza del consiglio di stato a favore della trasparenza

sentenza _Franco Picchi_ENPAM_ 5089_2022

questa la sentenza del consiglio di stato N. 05089/2022REG.PROV.COLL.
N. 00979/2022 REG.RIC. del 21/06/2022.

a favore del Dott. Franco Picchi, medico,

commissione per l’accesso presso il consiglio dei ministri – non mi pare serva a molto

dopo anni che, a tempo perso, mi occupo di trasparenza del mondo dei geometri liberi professionisti e più in generale del mondo “ordinistico”, speravo di aver trovato un ancora di salvezza nella Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Macchè!!! ….queste è la risposta che ho ricevuto:

La commissione osserva che l’istanza di accesso, per come formulata e per la mole della documentazione richiesta, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, contro la previsione dell’articolo 24….. Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile dovendo l’istanza di accesso a documenti amministrativi riferirsi a specifici documenti oppure essere limitata a determinate categorie di atti o annualità.

io avevo chiesto dei documenti già esistenti in pdf, perchè inviati annualmente alla Prefettura di Roma – Registro Persone Giuridiche. molto semplice. impegno da dedicarci, tendente allo zero.

inoltre, per non farmi perdere tempo, se pensi che chiedere una annualità sia meno “volta ad effettuare un controllo generalizzato”, perche cavolo non lo scrivi e, magari, ne imponi la consegna? …chessò …avreste potuto scrivere : si “obbliga” alla consegna dell’ultima annualità del materiale ricevuto. DIfficile? …pere che in fondo a tutti faccia piacere slungarla.

riprestiamo pure il tutto

 

 

pensiero tratto dall’analisi del sito della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

sbirciando il sito della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ….

leggo, in riferimento alle funzioni delle norme che si sono susseguite in meteria di trasparenza, che: L’accesso civico generalizzato, in quanto diritto alla trasparenza totale, spetta a chiunque come strumento di controllo democratico sull’apparato pubblico e in quanto misura per la prevenzione e il contrasto anticipato della corruzione.

era un cencetto nobile che in parte conoscevo e che aveva contribuito nella dedizione che in questi anni ho dedicato alla curiosità delle trasparenza del mio mondo ordinistico. (in sintesi ….una tragedia …) . mi piaceva pensare, un tempo, che qualcuno, dall’altra parte, vedendosi osservato, magri la piantasse di fare “cose”. ci sarò riuscito? dubito fortemente.

ma, rimanendo sul tema dell’articolo, ho letto invece, in alcune decisioni della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi e nelle f.a.q. la seguente espressione: Non sono, comunque, ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

ho smesso da tempo di pensare di comprendere il diritto, men che meno le leggi, che spesso sembrano scritte per non funzionare, ma da italiano medio, mi preme fare notare che sono due affermazioni contrarie.

mi viene in mente quando irritai uno della corte dei conti di bologna …mi diceva : noi agiamo se lei mi segnala una prova. …e poco dopo nello stesso dialogo: non è un suo diritto poter vedere certe cose…..

è un mondo normato così. mi viene in mente il detto: “non si può andare a messa e stare a casa” . amen

 

Tudini e Tudini

complimenti. due curriculum da favola. fanno tutto loro. non so come riescano.

Dott. Geom. Massimo Tudini è il revisore dei conti della Fondazione Geometri Italiani. …va bè, oltre ad altri 100 incarichi.

Massimo Tudini

Massimo Tudini

Roberto Tudini

Roberto Tudini

diritto di accesso civico – pubbliche amministrazioni – come cassa geometri e consiglio nazionale geometri e FIG

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

———————————

Art. 2-bis. Ambito soggettivo di applicazione
(articolo introdotto dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
(lettera così sostituita dall’art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall’art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017)
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.


AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante: «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa’ e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6708

 


parere del consiglio di stato sulle linee guida anticorruzione per le società/enti partecipate da pubbliche amministrazioni.

N. 00650_2017

altra sentenza a favora della trasparenza – iscritto all’ordine contro fondazione Enpam

sentenza trasparenza contro Enpam

pubblicato il 16/03/2022

N. 03009/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08166/2021 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ricorso proposto da Franco Picchi,
contro
Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

…da notare che nel testo viene riportata questa frase formulata dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.:

La stessa, in data 28 giugno 2021, ha comunicato l’inammissibilità del ricorso, poiché l’istanza “per come formulata e per la mole della documentazione richiesta
appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull’operato dell’ente”.

…vi è scritto in qualche norma che non è compito dell’iscritto (obbligato) eseguire un controllo generalizzato sulla propria fondazione. però la domanda che ci dobbiamo fare è : ma gli enti controllano? soprattutto: come fa un onesto cittadino a denunciare malefatte se non gli si da la possibilità di acquisire dei dati (le prove)? …viviamo in questo mondo …e a voi va bene. che tristezza.

altre frasi da leggere: La resistente, con la memoria in atti del 29 dicembre 2021, ha precisato e ribadito che il diniego all’istanza di accesso avanzata dall’iscritto è stata adottata in quanto la stessa ha costituito un tentativo di svolgere un controllo indistinto e generalizzato dell’operato della Fondazione, nonché per il fatto che la documentazione e le informazioni richieste sono coperte da stringenti clausole di riservatezza sottoscritte
dalle controparti interessate e tra le controparti stesse.