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contributo ACCESORIO della Cassa Geometri – una punizione per chi si cancella

mi sto occupando del contributo soggettivo ACCESORIO, della cassa geometri, nella speranza di capirne il senso e la fondatezza ma, per quanto finora compreso, pare un contributo inventato, non regolamentato, non approvato dalla (comunque prona) congregazione dei delegati cassa né, e questo è grave, dal Ministero del Lavoro sorvegliante che, da me interpellato nella figura del Dott. Angelo Marano, non mi ha dato risposte esaurienti e, che io sappia, non si è nemmeno attivato per riparare all’esistente e già segnalato problema. Mi risulta infatti che la cassa geometri continui ad applicarlo.

ho scritto e telefonato a più di un dipendente e, nel risalire la scala dei soggetti interessati, mi sono fermato alla direttrice Barbara Neri della Cassa Geometri la quale, al momento, pare la responsabile dell’invenzione e dell’applicazione di questo inopportuno contributo accessorio, visto che non mi ha saputo, o voluto, fornire riferimenti gerarchici superiori.

dopo ampie ricerche e con i pochi elementi che mi sono stati concessi (il mondo delle casse è uno dei più massoni e segreti che ci sia – pare che le leggi permettano questa anomalia) ritengo di poter affermare che, l’infondato contributo soggettivo ACCESORIO, assomigli più ad una punizione corporale per chi si cancella dalla Cassa Geometri, piuttosto che ad un vero ed equo contributo.

nel percorso di ricerca di informazioni, grazie alla convenzione che Geomobilitati ha fatto con il sindacato generalizzato degli ordini USB, sono incappato negli Avvocati Bartolo Mancuso e Giulia Di Pasqua, di Roma, ai quali ho dato mandato per cercare di capire cosa ne pensa l’organo giudicante. so che questi due avvocati si stanno occupando del contributo soggettivo accessorio anche per altri colleghi e, se ne sei afflitto anche tu, puoi tranquillamente contattarli.

questa in sintesi la storia con i richiami ai documenti che, se sei un avente diritto, puoi tranquillamente chiedermi …ti sarà dato

Guadagnavo poco, spendevo molto, mi dovevo dedicare a qualche gestione personale, quindi decido di cancellarmi dalla Cassa Geometri che aveva già raggiunto contributi minimi vergognosamente alti per godere ancora di una gestione privatistica. sapevo che per potermi cancellare avrei dovuto sospendere la professione e che avrei dovuto chiudere partita iva, ma procedo nella scelta e, il 27/12/2016, invio il Modello 3/03. In questo modello vi sono due riquadri impositivi che trovo vomitevoli perché ti fanno capire che non sei più nemmeno libero di pigliarti un anno sabatico secondo la Cassa Geometri, quindi rispondo al meglio delle mie possibilità…

in quegli anni vi era ancora la compilazione del cartaceo con invio via PEC, ma da lì a poco, molte delle procedure delle Cassa Geometri, che era già molto digitalizzata, sarebbero diventate procedure da compilare solo on-line. non ci sarebbe nulla di strano in questo, anzi, parrebbe un servizio di efficienza, unica nota dolente è che, se in un riquadro particolare di denuncia di un dato numerico, il sistema ti auto-calcola un risultato e tu ritieni sia sbagliato o ritieni di non doverlo pagare, la pagina non si aggiorna, tu non riesci a chiudere l’operazione di dichiarazione,  quindi diventi moroso o inadempiente. insomma, bella la digitalizzazione, ma se il modulo precompilato è sbagliato e il rigido sistema non ti permette di fare dichiarazioni parallele di non rispondenza, mi sembra si tratti di un’imposizione forzosa che puzza di dittatura. non è un problema da poco. riflettiamo su questo problema prima di accogliere a braccia aperte il futuro.

mi arriva una lettera (Adempimenti2017 Cipag ) all’interno della quale vi è un riquadro esplicativo per la compilazione del modelle delle dichiarazione delle tasse. questo

ecco, mi raccomando, rifiutate di pagare il contributo “accessorio” ed evitate anche di scriverlo qui. infatti, la prima cosa che mi sono sentito dire dal dipendente della Cassa che mi ha risposto al telefono, evidentemente istruito, è stata proprio questa: comodo chiedere ora di non pagare un contributo che ha gi detratto dalle tesse! per altro con un “piglio” discretamente antipatico che ….pensare che lo stavo pure pagando ….che fastidio!
l’aver compilato i modelli seguendo le indicazioni è stato sicuramente il mio sbaglio peggiore in questa storia

ho sempre avuto paura di sbagliare, anche perché odio perdere tempo per rimediare, non ho mai capito bene i riquadri della modulistica “delle tasse”, quindi, quando devo dichiarare “robe” come il reddito lordo ai fini IVA e simili, faccio intervenire il commercialista. non ricordo bene cosa sia successo, tant’è che mi trovo a pagare, nel 2017 (redditi 2016) di tasse in generale (stato + cassa), una cifra decisamente più alta di quanto mi aspettassi. errore mio? del commercialista? …immerso dai miei casini e pensando a qualche sfasamento di conti tra anticipi e saldi dell’anno fiscale precedente, avendo già fatto alcune dichiarazioni nelle modulistiche, decido di non approfondire e, nei mesi successivi, pago tutto ciò che mi viene richiesto. scoprirò solo negli anni successivi che le spese erano alte perché la Cassa mi aveva costretto a pagare l’inesistente contributo soggettivo ACCESSORIO, senza concedermi nemmeno il beneficio di una comunicazione personale specifica, chessò …una PEC …vai in giro a dire che me la regali, allora usala almeno per avvisarmi che mi stai spolpando! Questa moda del sito “sovrano” dell’informazione a me non piace, ma pare piaccia a quasi la totalità dei delegati cassa che votano sempre ciecamente a favore.

quello che penso personalemente che sia un inganno è proprio il fatto che ti spingono ad autodichiararlo.

debbo precisare che, in decenni di iscrizione alla Cassa Geometri, ho sempre pagato tutto senza mai  lasciare insoluti.

avevo un paio di lavori interessanti che si stavano concretizzando, dovevo aiutare un amico a difendersi da un amministratore farabutto e, un altro, a farsi casa. poi avevo un credito con un delinquente che, spronato dall’avvocato, decide finalmente di pagarmi. quindi apro partita iva e mi riscrivo alla Cassa Geometri nel gennaio 2018.

ricomincio a pagare e mi arrivano una serie di comunicazioni Cassa. nulla di rilevante.

passano quasi due anni. ero in lista in un concorso pubblico, vengo contattato.

la professione da geometra, quella di un tempo, l’ho amata molto, ma ormai guadagna solo chi è molto bravo, chi è associato a laureati, chi è ammanicato con la politica e, soprattutto, chi si approfitta dei clienti. per una questione deontologia evito di continuare l’argomento. ormai da molti anni i tecnici certificano che tutto va bene, dichiarando spesso il falso, permettendo così  agli enti pubblici di prendersi un bel po’ di premialità dimostrando all’europa di essere virtuosi. vedendo che nessun collega viene mai punito, schifato dell’ inesistente trasparenza degli organi che dicono di rappresentarmi e tutelarmi, vedendo che ormai i contributi Cassa sono arrivati a pareggiare quelli dell’inps, senza però dare la sicurezza del comparto statale, decido di farmi assumere dalla pubblica amministrazione. però conservo il timbro, perché non si sa mai che io ritorni a fare la professione e, soprattutto, per potermi permettere la goduria di fare opposizione ad un sistema ormai logoro e molto discutibile. … e mi fermo qui, ma vorrei dire molto altro….

quindi il 24/12/2019 invio PEC con richiesta di cancellazione alla Cassa Geometri allegando il Mod. 3/03 cartaceo con gli allegati di rito. mi chiama la Cassa a inizio anno dicendo che le procedure ora erano da fare tutte on-line. quindi ripresento il tutto i primissimi dell’anno nuovo ma, per il momento, pare che almeno questo non abbia generato problemi. …e vorrei pure vedere.

mi arriva la comunicazione di avvenuta cancellazione Cassa “Lettera Cessazione Attività gennaio 2020”. a differenza della precedente cancellazione, questa lettera è molto più chiara e parla di “accessorio”:  …….In particolare dovrà essere regolarizzata la contribuzione integrativa afferente il volume d’affari prodotto nell’anno di cancellazione (versamento dell’eventuale eccedenza rispetto al minimo già corrisposto) e versato il contributo cd. accessorio (art. 1, comma 1, del Regolamento sulla contribuzione) sul reddito percepito nell’anno di cancellazione.

sinceramente non sapevo cosa fosse il cd. accessorio e, in quel momento, non me ne sono occupato.

il 23/09/2020 invio il modulo on-line –18 C 2020– compilabile in automatico da sito, sul quale occorre anche  denunciare il reddito ed il volume d’affari e, anche questa volta, mi faccio aiutare dal commercialista. non fate mai questo errore. compilate il modulo on –line e NON inviatelo. stampatelo, CANCELLATE la parte del contributo soggettivo accessorio e inviatelo per PEC. vi sgrideranno, ma almeno non siete caduti nell’inganno di farvelo auto dichiarare. ….se  guardi il modulo allegato, c’è pure scritto contributo VOLONTARIO.

avevo aderito alla rateizzazione dei contributi che vennero poi spostate e modificate causa Covid. probabilmente faccio confusione e salto una rata. nel racconto questo l’avrei omesso ma, in qualche lettera o allagato lo cito sicuramente. inoltre voglio ancora una volta mettere in risalto i problemi delle dichiarazioni on-line. infatti oggi, nella pagina dei contributi non versati, mi trovo “mischiati” sia l’accessorio che la rata non pagata. invano ho chiesto alla Cassa di poter spezzare il pagamento per non prolungare le more della rata dimenticata, visto che l’accessorio l’avrei contestato, ma non c’è stato verso. l’emissione del bollettino è sul totale della pagina e non si può cambiare. o così gli dicono di dire.

Cassa Geometri, incarichi legali sempre agli stessi. Anac: violate legge e buona amministrazione

Non potevo non rimbalzare questa importante pagina che ho appena sfornato sul sito Geomobilitati.

Abbiamo il dovere di rimbalzare le conclusioni dell’istruttoria di Anac, nei confronti della Cassa di Previdenza dei Geometri. L’Autorità afferma: “l’operato di Cassa Geometri appare in distonia con i principi di buon andamento e di imparzialità fissati dall’articolo 97 della Costituzione”.

…scrive: Passando poi all’esame degli incarichi legali del periodo 2017-2021, emerge la sistematica ricorrenza di quattro affidatari, a cui sono stati attribuiti anche più di 200 incarichi l’anno, per valori ricompresi fra i 2.000 e i 10.000 euro a incarico.

….e ancora: Per capire il livello di concentrazione degli incarichi agli stessi soggetti, va ricordato che i primi due avvocati per commesse ricevute, hanno ottenuto rispettivamente 802 e 718 incarichi nel quinquennio preso in esame da Anac, ciascuno dei quali con un valore di fattura ricompreso fra i 2000 e i 10.000 euro …..da moltiplicare indicativamente per 750 incarichi.

 

Raccomandando all’attenzione l’iscritto Geometra che, votando, è in grado di imporre nuove strategie dirigenziali, lo invitiamo a farsi una domanda: perchè la Cassa Geometri ha così tanto bisogno di ricorrere ai legali ?

 

link al sito ANAC

Il principio di rotazione degli incarichi

Troppi incarichi e servizi legali affidati sempre agli stessi avvocati, violando il principio di rotazione e creando posizioni di vantaggio in capo a un numero ristretto di legali, selezionati discrezionalmente.

Sono queste le conclusioni dell’istruttoria di Anac nei confronti della Cassa di Previdenza dei Geometri, sottoposta a vigilanza dopo una serie di segnalazioni giunte all’Autorità.

Dall’indagine sono emersi profili di criticità e anomalie nell’affidamento degli incarichi legali, e l’assenza di una short list da cui attingere i nominativi dei professionisti cui conferire gli incarichi, in base a criteri prestabiliti, creando così un’eccessiva
discrezionalità in capo ai vertici della Cassa Geometri.

L’istruttoria Anac

Nella sua istruttoria Anac ha innanzitutto chiarito che Cassa Geometri, pur definendosi un ente di diritto privato a base associativa, in realtà presenta tutti i requisiti richiesti dalla legge, ai fini della sussistenza della natura giuridica di organismo di diritto pubblico, con conseguente sottoposizione al Codice degli Appalti nella sua attività contrattuale.

Passando poi all’esame degli incarichi legali del periodo 2017-2021, emerge la sistematica ricorrenza di quattro affidatari, a cui sono stati attribuiti anche più di 200 incarichi l’anno, per valori ricompresi fra i 2.000 e i 10.000 euro a incarico.

L’Autorità ha fatto presente che “rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settori di competenza. Una sorta di short list cui attingere, da crearsi prioritariamente dopo aver pubblicizzato sul sito istituzionale dell’ente la selezione, al fine di garantire la massima trasparenza e l’ampiezza della scelta”.

Le decisioni della Cassa Geometri

Cassa dei Geometri, invece, non ha fatto nulla di tutto questo. Ha invece creato un’eccessiva discrezionalità demandata al direttore generale e ai membri del Cda, conferendo gli incarichi “mediante un procedimento inidoneo a garantire una scelta trasparente, imparziale e orientata a perseguire nel modo più opportuno l’interesse pubblico”. Non è sufficiente indicare – sottolinea Anac – che l’avvocato è scelto per competenza e esperienza.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, infine, contesta a Cassa dei Geometri di non aver rispettato l’equa ripartizione degli incarichi. “Dalla documentazione esaminata – scrive Anac – emerge invece l’assoluta frequente ricorrenza degli stessi legali, i quali singolarmente hanno sommato in un ristretto periodo di tempo un cospicuo numero di affidamenti, tutti del valore sotto soglia, consolidando così da parte di Cassa dei Geometri ben precisi rapporti solo con alcuni di essi, determinando ingiustificate rendite di posizione in favore di un numero ristretto di professionisti, a scapito dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità”.

Per capire il livello di concentrazione degli incarichi agli stessi soggetti, va ricordato che i primi due avvocati per commesse ricevute, hanno ottenuto rispettivamente 802 e 718 incarichi nel quinquennio preso in esame da Anac, ciascuno dei quali con un valore di fattura ricompreso fra i 2000 e i 10.000 euro.

Per questo – conclude l’Autorità – “l’operato di Cassa Geometri appare in distonia con i principi di buon andamento e di imparzialità fissati dall’articolo 97 della Costituzione”.

Di seguito il parere nella sua interezza.

parere per esteso


il 09/09/2022, sul sito della Cassa Geometri, compare questa replica. Io credo di essere impertinente, quindi dovrei stare zitto, ma mi pare che impertinenti lo siano stati anche i dirigenti cassa. vedi di seguito.
richiamo al link cassa geometri
immagine dell’articolo sul sito cassa geometri

Cassa Geometri contesta l’operato dell’Anac e il fuorviante comunicato

La Cassa ha sempre agito nel rispetto delle leggi e del principio di buona amministrazione.

“L’Autorità svolga il suo ruolo. La vigilanza non può arrivare a contestare agli enti violazioni sulla scorta di linee guida che vanno addirittura oltre i principi europei in materia di appalti pubblici”. Interviene con questa dichiarazione il Presidente di Cassa Geometri in risposta al comunicato dell’ANAC.

La Cassa Geometri, in relazione al procedimento avviato dall’ANAC sulle modalità di conferimento dei contratti di servizi legali e degli incarichi di rappresentanza in giudizio, anche al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti legati alla infelice “titolazione” della comunicazione riportata nel sito dell’Autorità (“Cassa Geometri, incarichi legali sempre agli stessi. Anac: violate legge e buona amministrazione”), precisa quanto segue.

1. L’ANAC ha formulato alla Cassa Geometri una richiesta di informazioni relativamente alle modalità interne di affidamento (a) dei contratti di servizi legali e (b) degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio (fattispecie estremamente differenti tra di loro).

2. La Cassa Geometri ha lealmente, puntualmente ed esaustivamente fornito le informazioni richieste.

3. L’ANAC ha, quindi, formulato alcune “osservazioni” e, nello specifico, ha disposto «la conclusione del procedimento in forma semplificata ai sensi dell’art. 21 del Regolamento sull’esercizio di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018, con invito nei riguardi di codesta Stazione Appaltante – Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri Liberi Professionisti – a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione in vista di un più adeguato e puntuale rispetto della normativa di settore». In particolare, l’ANAC ha rimesso alla Cassa «le opportune valutazioni sulle carenze organizzativo/gestionali legate alla mancanza di una short list di professionisti cui potersi riferire in caso di necessità e sul mancato rispetto del principio di rotazione».

4. L’ANAC ha formulato tale “invito” sulla base dei presupposti (i) che la Cassa sia un organismo di diritto pubblico e (ii) che gli incarichi di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonostante siano espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, vadano comunque conferiti nel rispetto delle Linee Guida dettate dalla stessa Autorità.

5. La Cassa, su tali aspetti, aveva già rappresentato che:

a. la Cassa è un ente di diritto privato che, per legge, non può ricevere, direttamente o indirettamente, contributi o finanziamenti pubblici. Come recentemente osservato dalla dottrina più autorevole (S. Cassese, Le Casse professionali da enti privati a enti assimilati alla pubblica amministrazione, in Giornale di Diritto Amministrativo, 4/2022, p. 438 ss.) e proprio in aperta critica della posizione dell’ANAC, nei confronti delle casse previdenziali dei professionisti non ricorre alcuno dei requisiti richiesti dalla legge per la sussistenza della figura dell’organismo di diritto pubblico. Nei confronti delle Casse, dunque, non è corretto reclamare l’applicazione della disciplina del Codice dei contratti;

b. in ogni caso, come documentato dalla Cassa, e non contestato dall’ANAC, anche a voler considerare applicabile il Codice dei contratti pubblici, la Cassa ha correttamente affidato tutti i contratti “inclusi” (i contratti di servizi legali);

c. per quanto riguarda i contratti “esclusi” (e, cioè, gli incarichi di rappresentanza e assistenza in giudizio), la Cassa ha specificato di avere dato puntuale applicazione alle indicazioni fornite dalla nota sentenza del giudice europeo (CGUE, V sez., 6.06.2019, in C-264/18, sp. §§ 35-37), successiva alle Linee Guida ANAC, con cui è stato definitivamente chiarito che l’esclusione di tali incarichi dalla sfera di applicazione della disciplina dei contratti pubblici è dovuta alla specificità degli stessi: «Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni»;

d. di tale chiara posizione del giudice europeo, vi è puntuale riscontro nella stessa giurisprudenza contabile (Corte Conti, Lazio, 8.06.2021, n. 509);

e. la Cassa ha, inoltre, dato puntuale spiegazione delle ragioni giustificatrici della natura e della quantità del contenzioso, nonché delle modalità di selezione dei legali, sia sul piano organizzativo (assenza di un ufficio legale interno), che su quello sostanziale (formazione di uno specifico e complesso filone di contenzioso destinato, si spera, a una progressiva riduzione proprio all’esito di recentissimi pronunciamenti ottenuti in sede di legittimità a seguito della precisa strategia legale adottata);

f. tali giustificazioni (che purtroppo non trovano adeguato riscontro nel provvedimento conclusivo), peraltro, sarebbero ex se in grado di soddisfare gli stessi principi e criteri sottesi alle Linee Guida dell’ANAC di cui si lamenterebbe la parziale violazione.

6. In questo quadro, pertanto, non può dirsi che la Cassa abbia violato alcuna norma di legge o alcun principio di buona amministrazione, avendo, al contrario, difeso strenuamente l’integrità del proprio patrimonio, dei contributi degli iscritti e della continuità delle prestazioni, anche attraverso un’efficace azione legale, condotta nel pieno rispetto delle regole e dei principi indicati dallo stesso giudice europeo, nonché delle migliori prassi seguite dagli enti simili, per dimensioni e finalità.

7. Ciò detto, la Cassa non mancherà, come sempre, di adottare ogni possibile accorgimento volto al più efficace ed efficiente perseguimento dei propri scopi.

Sen. Puglia Sergio Mov. 5 Stelle Membro Commissione di Vigilanza Parlamentare sulle Casse Previdenziali

quello che vedi in questo video è l’ONOREVOLE senatore Puglia Sergio, del Movimento 5 Stelle. Quelli noti perchè, se votati, avrebbero aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno.

questo il richiamo al link in YouTube. l’originale non lo trovo più

e infatti sentite quante frasi ad effetto?!

E’ stato per molti mesi il presidente della Commissione di Vigilanza Parlamentare sulle Casse Previdenziali. Oggi, luglio 2022, ne è solo membro.

La Commissione di Vigilanza Parlamentare sulle Casse Previdenziali, io,  “manco ” sapevo che esistesse. mi sono detto: bello! (non lui) …è la volta buona che qualcuno si mette a fere qualcosa di concreto.

poi però…..

si sta parlando di un decreto ministeriale (detto decreto investimenti) che obbliga ad una massiccia trasparenza, simile a quella pubblica, e nel merito ci tiene ad intervenire il Senatore Puglia, per telefono, mentre sta partendo in aereo. interviene così, CONTRO il decreto e a FAVORE delle autonomie e delle libertà di agire delle casse professionali:

dobbiamo tenere conto delle loro autoregolamentazione e autonomie, perchè se no … altrimenti, non si va a vanti ….questa normativa servirà sicuramente a porre attenzione sugli  investimenti, però… d’altro canto bisogna fare in modo che ci sia sempre una certa autonomia... (delle casse professionali)

 

ha cosa è dovuto un cambio di opinione così drastico? cosa è successo al Senatore Puglia che lo ha portato ad un simile voltafaccia? …io fossi un inquirente cercherei di capirlo.

ma il suo meglio lo dà qui (19/05/22)…dopo 8 minute di premesse (arrampicandosi sugli specchi) si esprime così:

non sempre, porre delle regole rigide …queste possono realmente essere sane per quel determinato settore …sarebbe opportuno ….in riferimento al prospetto …fare in modo che venga modificata se non eliminata quella parte…

bisogna arrivare ad avere il completamento di questa normativa, PERO’ …stiamoci attenti …credo che se, dopo tanti anni, il fatto che non lo si è emesso (il decreto) …credo debba essere di ispirazione ….nel rispetto di quelli che sono i criteri di autonomia di questi enti (casse pensionistiche) ….che debbono avere

quindi …vigilanza assolutmante  ….ma con una certa attenzione alla realta che cambia del mercato finanziario

 

 


va bè poi un giorno mi hanno anche girato questo link: https://www.facebook.com/1828932500497187/posts/1838104582913312/

sentenza del consiglio di stato a favore della trasparenza

sentenza _Franco Picchi_ENPAM_ 5089_2022

questa la sentenza del consiglio di stato N. 05089/2022REG.PROV.COLL.
N. 00979/2022 REG.RIC. del 21/06/2022.

a favore del Dott. Franco Picchi, medico,

commissione per l’accesso presso il consiglio dei ministri – non mi pare serva a molto

dopo anni che, a tempo perso, mi occupo di trasparenza del mondo dei geometri liberi professionisti e più in generale del mondo “ordinistico”, speravo di aver trovato un ancora di salvezza nella Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Macchè!!! ….queste è la risposta che ho ricevuto:

La commissione osserva che l’istanza di accesso, per come formulata e per la mole della documentazione richiesta, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, contro la previsione dell’articolo 24….. Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile dovendo l’istanza di accesso a documenti amministrativi riferirsi a specifici documenti oppure essere limitata a determinate categorie di atti o annualità.

io avevo chiesto dei documenti già esistenti in pdf, perchè inviati annualmente alla Prefettura di Roma – Registro Persone Giuridiche. molto semplice. impegno da dedicarci, tendente allo zero.

inoltre, per non farmi perdere tempo, se pensi che chiedere una annualità sia meno “volta ad effettuare un controllo generalizzato”, perche cavolo non lo scrivi e, magari, ne imponi la consegna? …chessò …avreste potuto scrivere : si “obbliga” alla consegna dell’ultima annualità del materiale ricevuto. DIfficile? …pere che in fondo a tutti faccia piacere slungarla.

riprestiamo pure il tutto

 

 

pensiero tratto dall’analisi del sito della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

sbirciando il sito della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ….

leggo, in riferimento alle funzioni delle norme che si sono susseguite in meteria di trasparenza, che: L’accesso civico generalizzato, in quanto diritto alla trasparenza totale, spetta a chiunque come strumento di controllo democratico sull’apparato pubblico e in quanto misura per la prevenzione e il contrasto anticipato della corruzione.

era un cencetto nobile che in parte conoscevo e che aveva contribuito nella dedizione che in questi anni ho dedicato alla curiosità delle trasparenza del mio mondo ordinistico. (in sintesi ….una tragedia …) . mi piaceva pensare, un tempo, che qualcuno, dall’altra parte, vedendosi osservato, magri la piantasse di fare “cose”. ci sarò riuscito? dubito fortemente.

ma, rimanendo sul tema dell’articolo, ho letto invece, in alcune decisioni della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi e nelle f.a.q. la seguente espressione: Non sono, comunque, ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

ho smesso da tempo di pensare di comprendere il diritto, men che meno le leggi, che spesso sembrano scritte per non funzionare, ma da italiano medio, mi preme fare notare che sono due affermazioni contrarie.

mi viene in mente quando irritai uno della corte dei conti di bologna …mi diceva : noi agiamo se lei mi segnala una prova. …e poco dopo nello stesso dialogo: non è un suo diritto poter vedere certe cose…..

è un mondo normato così. mi viene in mente il detto: “non si può andare a messa e stare a casa” . amen

 

Tudini e Tudini

complimenti. due curriculum da favola. fanno tutto loro. non so come riescano.

Dott. Geom. Massimo Tudini è il revisore dei conti della Fondazione Geometri Italiani. …va bè, oltre ad altri 100 incarichi.

Massimo Tudini

Massimo Tudini

Roberto Tudini

Roberto Tudini

diritto di accesso civico – pubbliche amministrazioni – come cassa geometri e consiglio nazionale geometri e FIG

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

———————————

Art. 2-bis. Ambito soggettivo di applicazione
(articolo introdotto dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
(lettera così sostituita dall’art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall’art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017)
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.


AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante: «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa’ e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6708

 


parere del consiglio di stato sulle linee guida anticorruzione per le società/enti partecipate da pubbliche amministrazioni.

N. 00650_2017