Archivi categoria: Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri

altra sentenza a favora della trasparenza – iscritto all’ordine contro fondazione Enpam

sentenza trasparenza contro Enpam

pubblicato il 16/03/2022

N. 03009/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08166/2021 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ricorso proposto da Franco Picchi,
contro
Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

…da notare che nel testo viene riportata questa frase formulata dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.:

La stessa, in data 28 giugno 2021, ha comunicato l’inammissibilità del ricorso, poiché l’istanza “per come formulata e per la mole della documentazione richiesta
appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull’operato dell’ente”.

…vi è scritto in qualche norma che non è compito dell’iscritto (obbligato) eseguire un controllo generalizzato sulla propria fondazione. però la domanda che ci dobbiamo fare è : ma gli enti controllano? soprattutto: come fa un onesto cittadino a denunciare malefatte se non gli si da la possibilità di acquisire dei dati (le prove)? …viviamo in questo mondo …e a voi va bene. che tristezza.

altre frasi da leggere: La resistente, con la memoria in atti del 29 dicembre 2021, ha precisato e ribadito che il diniego all’istanza di accesso avanzata dall’iscritto è stata adottata in quanto la stessa ha costituito un tentativo di svolgere un controllo indistinto e generalizzato dell’operato della Fondazione, nonché per il fatto che la documentazione e le informazioni richieste sono coperte da stringenti clausole di riservatezza sottoscritte
dalle controparti interessate e tra le controparti stesse.

 

sentenza sulla trasparenza degli ordini

sentenza in favore della trasparenza, dalla quale tentano di sfuggire gli ordini e i collegi professionali .

sentenza a favore della trasparenza e contro il consiglio forense

Pubblicato il 10/02/2022N. 00990/2022REG.PROV.COLL.

N. 02030/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2030 del 2021, proposto dall’avvocato Michelina Grillo, rappresentata e difesa dagli avvocati Michelina Grillo, Fabrizio Nastri e Maria Casiello, con domicilio digitale come dal pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Romano Cerquetti in Roma, via G. G. Belli n. 36;

contro

il Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Colavitti con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via. C. Ferrero Cambiano n. 82;

nei confronti

degli avvocati Andrea Mascherin, Andrea Pasqualin, Antonio Baffa, Giuseppe Picchioni, Stefano Savi, Giovanni Arena, Carlo Orlando, Salvatore Sica, Maurizio Magnano di San Lio, non costituiti in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. prima quater, 14 dicembre 2020, n. 13446, che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di accesso ai documenti opposto dal Consiglio Nazionale Forense con la nota del 23 luglio 2020.

Visti il ricorso in appello e i rispettivi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Forense in data 20 aprile 2021;

Vista la nota depositata dall’appellante in data 19 settembre 2021, con la quale aggiunge la difesa in proprio al Collegio difensivo individuato con la procura allegata all’atto di appello;

Viste le memorie depositate dal CNF in date 20 e 23 settembre 2021;

Viste le memorie depositate dall’appellante in date 20 e 24 settembre 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 20 gennaio 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’avvocato Michelina Grillo ha impugnato dinanzi al Tar per il Lazio, sede di Roma, la nota del 23 luglio 2020, con la quale il Consiglio Nazionale Forense (Cnf) le ha negato il diritto di accesso ai documenti richiesti con istanza del 14 giungo 2020 concernenti i compensi percepiti, di qualsiasi natura, connessi all’assunzione della carica di componente del Cnf, gli importi di viaggio di servizio e le missioni pagati con i fondi del Cnf o delle Fondazioni ad esso collegate dal 1° gennaio 2019 alla data della richiesta e i dati relativi all’assunzione di altre cariche all’interno del Cnf o delle fondazioni ad esso collegate o presso altri enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti dal Cnf dal 1° gennaio 2019 alla data della richiesta, riferiti a 9 Consiglieri.

La richiesta era stata presentata nel contesto di un contenzioso formato da due procedimenti riguardanti l’annullamento dell’elezione dei 9 Consiglieri dinanzi al Tribunale Civile di Roma per violazione del limite del doppio mandato consecutivo previsto dall’art. 34, l. n. 247 del 2012, conclusosi con il riconoscimento della illegittimità dell’elezione contestata (successivo alla data della richiesta di accesso ai documenti).

Dopo aver precisato la triplice natura del suo interesse ad ottenere i documenti richiesti (l’interesse alla tutela delle esigenze generali di trasparenza della P.A., l’interesse specifico e concreto, in quanto avvocato, a verificare come i contributi versati dagli iscritti siano gestiti dal proprio organo di rappresentanza e l’interesse qualificato e differenziato connesso al giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma), l’avvocato Michelina Grillo ha dedotto, tra l’altro, la violazione e la falsa applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, con riferimento agli articoli 5 e 14 in quanto i dati oggetto della istanza sarebbero soggetti a pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente Consiglio Nazionale Forense, sezione che invece sarebbe risultata “in fase di aggiornamento” da lungo tempo. Il Cnf avrebbe, pertanto, violato la legislazione in tema di trasparenza per un verso ritenendo a sé non applicabile la normativa sulla trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013 e, per altro verso, negando l’accesso ad atti che avrebbe dovuto pubblicare.

2. Con la sentenza n. 13446 del 2020 il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso sul rilievo che, considerando che ai componenti del Cnf possono essere corrisposti solamente i rimborsi spesa e i gettoni di presenza indicati nel Regolamento (“Rimborsi spese e gettoni di presenza”) approvato nella seduta dell’11 dicembre 2015 e pubblicato sul sito web istituzionale, e che tali informazioni vengono riportate ogni anno sia nel bilancio di previsione che nel conto consuntivo (tempestivamente pubblicati sul sito web) dell’anno di riferimento nella forma di dati aggregati, i principi di trasparenza di cui alla normativa vigente fossero stati correttamente applicati, nel quadro di un “ragionevole bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e la tutela della riservatezza (Corte cost. n. 20 del 2019)”.

3. La sentenza de Tar Lazio 14 dicembre 2020, n. 13446, mai notificata, è stata impugnata con appello notificato il 4 marzo 2021 e depositato il successivo 6 marzo 2021.

Erroneamente il giudice di primo grado avrebbe fondato gran parte del suo ragionamento sull’assunto che ai componenti del Cnf possano essere corrisposti solamente gettoni di presenza e rimborsi spese indicati nel Regolamento adottato nella seduta dell’11 dicembre 2015 quando, invece, dai bilanci della Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura Italiana emergerebbe che tali componenti percepiscono ulteriori indennità e rimborsi, provenienti dalle Fondazioni sovvenzionate dal Cnf e di cui fanno parte. Né i dati aggregati (peraltro parziali) presenti nel bilancio e nel conto consuntivo sarebbero stati tempestivamente pubblicati, dato che, alla data della nota di diniego (23 luglio 2020) su sito del Cnf era stato pubblicato solo il bilancio del 2018.

Inoltre, neppure la delibera n. 440 del 2018, adottata dal Consiglio Nazionale Forense (peraltro non determinante ai fini della genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione e quindi non dovendo necessariamente essere impugnata dai destinatari), con la quale il pubblico Ente ha determinato che la pubblicazione dei dati aggregati di gettoni di presenza e rimborsi spese fosse sufficiente ad adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14, d.lgs. n. 33 del 2013 avrebbe potuto impedire l’accoglimento del ricorso, ponendosi in aperto contrasto con le finalità della normativa in tema di trasparenza.

Ad avviso dell’appellante, inoltre, il giudice di prima cure avrebbe anche omesso di motivare in merito alla richiesta di accesso ai dati relativi ai “compensi percepiti di qualsiasi natura, connessi all’assunzione della carica di componente delle Fondazioni collegate al Cnf; …all’assunzione di altre cariche all’interno del Cnf, delle fondazioni ad esso collegate o presso altri enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti dal Cnf dal 1° gennaio 2019” alla data della richiesta, non menzionati nella delibera n. 440 del 2018 o nel regolamento del 2015 per cui, in base al principio devolutivo (di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a.), è chiesto al giudice di appello di pronunciarsi anche sui motivi di ricorso non affrontati in primo grado.

Con riguardo all’ambito soggettivo è segnalato il diritto di tutti gli iscritti all’Ordine forense di conoscere separatamente e agevolmente ogni singolo dato “relativo alla indennità di funzione, rimborsi spese nonché cariche e incarichi dei Consiglieri dichiarati ineleggibili e quindi decaduti ex tunc dalla carica assunta nel 2019”.

Per quanto attiene, invece, all’ambito oggettivo, solamente la disponibilità dei dati indicati separatamente e specificamente soddisferebbe i criteri stabiliti dall’art. 4 bis, d.lgs. n. 33 del 2013.

Infine, l’appellante chiarisce come le linee guida dell’Anac del 28 dicembre 2016 si applicano anche al Cnf e che, pertanto, vi sarebbe stato l’obbligo di pubblicazione dei dati indicati dall’art. 14, d.lgs. n. 33 del 2013 o di rilasciarne copia (considerando che i dati aggregati, peraltro parziali e non tempestivamente pubblicati, non avrebbero potuto né potrebbero per la loro natura rispondere alle esigenze di trasparenza tutelate dalla norma) non impedendo l’esercizio del diritto di accesso con la motivazione delle osservazioni pervenute dai controinteressati, delle quali però non viene data contezza.

4. Si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale Forense, affermando l’infondatezza dell’appello.

5. Con ordinanza 26 ottobre 2021, n. 7172 la Sezione ha ordinato l’estensione del contraddittorio a tutti i soggetti ai quali si riferiscono i documenti di cui chiede l’ostensione, con notifica dell’atto di appello entro trenta giorni dalla notificazione, o se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e deposito della relativa prova entro quindici giorni dall’avvenuto adempimento, pena l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

6. In data 12 novembre 2021 l’avvocato Michelina Grillo ha depositato la prova dell’avvenuto adempimento dell’ordine impartito dalla Sezione.

7. I controinteressati ai quali è stato esteso il contraddittorio non si sono costituiti in giudizio.

8. All’udienza del 20 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, l’avvocato Michelina Grillo ha presentato istanza di accesso civico, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, chiedendo, con riferimento a nove componenti eletti al Consiglio Nazionale Forense (Cnf), a) i compensi percepiti, di qualsiasi natura, connessi all’assunzione della carica di componente del Consiglio Nazionale Forense; gli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi del CNF o delle Fondazioni ad esso collegate dal 1° gennaio 2019 a tutt’oggi (art. 14, n. 1, lett. c, d.lgs. n. 33 del 2013); b) i dati relativi alla assunzione di altre cariche, all’interno del Cnf, delle Fondazioni ad esso collegate o presso altri enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti dal Cnf 1° gennaio 2019 a tutt’oggi (art. 14, n. 1, lett. d, d.lgs. n. 33 del 2013).

L’appello, con il quale si impugna la sentenza del Tar Lazio che ha giudicato legittimo il diniego di ostensione opposto dal Cnf, deve essere accolto.

Giova premettere, per fare chiarezza sulla materia controversa, che a prescindere dagli obblighi di pubblicazione che fanno capo al Cnf, nella specie l’accesso civico è stato esercitato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013. Il comma 2 del citato art. 5 prevede che “chiunque”, senza alcun onere motivazionale, abbia il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla Pubblica amministrazione, che siano, tuttavia, “ulteriori” rispetto a quelli oggetto di “obbligo di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. Si tratta, dunque, di dati e documenti in relazione ai quali, pur non sussistendo alcun obbligo di pubblicazione in capo alla Pubblica amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta a fornirli al richiedente, ove ne venga fatta apposita istanza, sempre che ciò avvenga nel rispetto dei limiti espressamente sanciti dall’art. 5 bis dello stesso decreto.

Corollario obbligato di tale premessa è che può prescindersi dall’affrontare la questione relativa all’obbligo di pubblicazione dei documenti richiesti da parte del Cnf, e quindi dal richiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza del Tar Lazio, sez. I quater, 16 febbraio 2021, n. 1921 (che, a fronte della stessa fattispecie, è giunta a conclusioni opposte a quelle della sentenza appellata) per giustificare tali obblighi nonché dal peso che potrebbe avere la delibera del Cnf n. 440 del 2018 – peraltro non impugnata – adottata in adempimento degli obblighi ex art. 14, d.lgs. n. 33 del 2013 (e pubblicata sul sito del Cnf), con la quale si individuano le iniziative che soddisfano gli obblighi di pubblicazione ex art. 14, commi 1 ed 1 bis, d.lgs. n. 33 del 2013.

E’ assorbente la considerazione che la documentazione di cui è chiesta l’ostensione non rientra nei casi in cui è opponibile il diniego ai sensi dell’art. 5 bis, d.lgs. n. 33 del 2013.

L’art. 5 bis, d.lgs. n. 33 del 2013 individua, infatti, le eccezioni assolute e relative al diritto di accesso.

Le eccezioni assolute al diritto di accesso generalizzato sono quelle di cui all’art. 5 bis, comma 3 (segreto di Stato e altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990), mentre quelle relative sono previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo (la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive; la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).

Nel caso delle eccezioni relative, nelle linee guida adottate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, recanti le indicazioni operative e le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato, l’Anac ha chiarito che il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi presi in considerazione dall’ordinamento.

L’Amministrazione deve pertanto verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di concreto pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore.

Nel caso all’esame del Collegio il Cnf non ha opposto alcuna ragione di riservatezza ex art. 5 bis, d.lgs. n. 33.

Legittimamente quindi l’avvocato Grillo ha esercitato il diritto di accesso civico ai sensi del comma 2 dell’art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013, facendosi carico di sostenere, ove necessario, il costo del diritto di copia dei documenti richiesti.

Il contenzioso formato da due procedimenti riguardanti l’annullamento dell’elezione dei 9 Consiglieri (odierni controinteressati) dinanzi al Tribunale Civile di Roma per violazione del limite del doppio mandato consecutivo previsto dall’art. 34, l. n. 247 del 2012 – conclusosi con il riconoscimento della illegittimità dell’elezione contestata (successivo alla data della richiesta di accesso ai documenti) – supporta l’interesse dell’avvocato Grillo ad ottenere tutti i documenti richiesti che devono dunque essere ostesi, se esistenti, essendo noto che i documenti sono ostensibili solo se esistenti, non potendosi predicare l’esibizione di atti che non risultano formati, spettando al Consiglio Nazionale Forense indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire.

L’appello deve quindi essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado si ordina al Consiglio Nazionale Forense di rilasciare la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla pubblicazione della presente sentenza

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Consiglio Nazionale Forense di rilasciare la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla pubblicazione della presente sentenza

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Antonella De Miro, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Giulia Ferrari

Michele Corradino

IL SEGRETARIO

MODIFICA AGLI ARTT. 3 e 34 – PENSIONE DI ANZIANITA’

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI – REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI
MODIFICA AGLI ARTT. 3 e 34
_____________________________________
PROPOSTA DI MODIFICHE REGOLAMENTARI
ABROGAZIONE ART. 3 E INTEGRAZIONE ART. 34

PENSIONE DI ANZIANITA’

Testo modifiche artt. 3 e 34-1

 

dal sito del collegio dei geometri di reggio emilia

06/12/2021 Comunicazione del Delegato Cassa – cancellazione pensione anzianità

Gentili Colleghi,

prima di tutto mi presento, sono Davide Giansoldati attuale Consigliere e Tesoriere del Collegio Geometri e Geometri Laureati e dell’Associazione Geometri di Reggio Emilia, giunto ormai al termine del secondo mandato da Consigliere e neo eletto Delegato Cassa Geometri.

Vorrei ricordare e porgere un ringraziamento per il lavoro svolto dal collega Fabio Sassi, Delegato dimissionario.

In poche righe desidero rimarcare l’importanza della comunicazione arrivata dalla Direzione Generale Cassa Geometri, in merito alle modifiche regolamentari del nostro sistema pensionistico. Tali variazioni derivano dal voto espresso dai Delegati durante il Comitato di Roma, svolto nelle giornate del 24 e 25 novembre 2021, alla proposta presentata dalla Presidenza, in merito all’abrogazione dell’articolo 3 del Regolamento che di fatto cancella la pensione di anzianità.

Dal primo gennaio 2022, come da comunicazione Cassa Geometri, entrerà in vigore il nuovo regolamento che prevede comunque la possibilità di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata (con almeno 60 anni di età anagrafica e 40 di contributi), con riduzioni percentuali mensili sulla quota di pensione retributiva.

Pertanto mi rivolgo in particolare a coloro che hanno maturato i requisiti di anzianità ed intendono presentare domanda di pensionamento. Fino al 31 dicembre 2021 è possibile inoltrare l’istanza mantenendo invariato il calcolo pensionistico oggi vigente; dal nuovo anno, non essendo più in vigore l’articolo 3, a chi intende comunque procedere con la domanda di pensionamento anticipato rispetto ai 67 anni di età, verranno applicate le riduzioni sulla prestazione come da nuovo regolamento. (art. 34 comma 6 bis). Riduzioni che si ripercuoteranno anche sul calcolo delle pensioni in totalizzazione.

Come vostro Delegato vorrei comunicarvi che il voto espresso all’interno del Comitato dei Delegati appena concluso, in merito alla modifica regolamentare così come è stata presentata ed approvata, è stato contrario insieme alla minoranza di altri 30 delegati. Tali motivazioni non possono essere espresse in poche righe, ma i fattori che hanno portato a tale votazione sono molteplici e sono disponibile ad illustrarli qualora mi venga richiesto da ognuno di voi.

Per quanto riguarda tutte le informazioni e le domande pensionistiche, vi invito a seguire l’incontro informativo Cassa del 9 dicembre p.v. e a contattare la Segreteria del Collegio.

Vorrei augurare a voi e alle vostre famiglie un Felice Natale.

Il Delegato

Davide Giansoldati

Collegio Geometri e G.L. della

Provincia di Reggio Emilia

 


dal sito del collegio dei geoemtri di prato

https://geometriprato.it/HDDCloud/index.php/s/aPrgdYcutuyqKHd/download

Caro Presidente, cari Colleghi del Consiglio,
il Comitato dei Delegati che si è concluso giovedì u.s., oltre ad occuparsi dell’esame edapprovazione del bilancio preventivo per l’anno 2022 e delle valutazioni sullo stato delle società partecipate da Cassa, si è occupato della questione già anticipata nelle commissioni legislativa e dei referenti che si sono succedute a partire dalla ripresadelle attività delle stesse dopo la pausa estiva; la riforma del nostro sistema pensionistico.
La questione, già dibattuta ed analizzata nei principi e nei suoi termini generali nel corso delle nostre riunioni regionali, è stata posta al Comitato dei Delegati.
La riforma, certamente di forte portata in quanto la sua applicazione stralcia l’uscita per anzianità, lascia invariate l’uscita per vecchia anticipata e per vecchiaia (rispettivamente a 67 anni e a 70 anni).
Contemporaneamente al fine di preservare eventuali progetti già programmati da chi, prossimo al traguardo dell’uscita per anzianità (40 anni di iscrizione alla Cassa e 60 di età anagrafica), si è pensato, ed in tal senso deliberato, di consentire comunque tale uscita disincentivandone però la richiesta – che altrimenti andrebbe ad anestetizzare gli effetti della riforma – applicando delle penalizzazioni nella quantificazione della prestazione, nell’ordine dell’ 1% per ogni mese che separa l’eventuale richiedente dal
compimento del sessantasettesimo anno di età, con una penalizzazione minima del 12% per chi richieda l’uscita dopo aver compiuto il sessantaseiesimo anno.
Troverai qui allegato il testo a fronte delle modifiche apportate agli articoli 3 e 34 del nostro regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza, dalla cui lettura meglio potrai comprendere ed interpretare quanto fino a qui detto. La delibera assunta dovrà essere adesso approvata dai ministeri vigilanti.
Il Presidente Diego Buono ti avrà già inviato una comunicazione con la quale invita te ed il Consiglio per una illustrazione sui termini della manovra, che si terrà nel primo pomeriggio del 1° dicembre p.v.
Ti anticipo che il provvedimento è stato deliberato a larga maggioranza, d’altronde era comprensibile che fosse così in quanto, la decisione da assumere, nei confronti della quale nessuno ha negato il fondamento, non era certamente delle più popolari ed era oggettivamente fisiologico che si manifestassero dei distinguo oppure che si proponessero soluzioni alternative comunque volte ad affrontare in modo forse meno
efficace lo stesso scopo.
I Delegati della Toscana, dopo averlo valutato, hanno condiviso il provvedimento ed hanno manifestato con il documento qui allegato la loro dichiarazione di voto.
Siamo consapevoli che la dichiarazione allegata non comprenda tutte le motivazioni che hanno portato noi Delegati ad esprimere un giudizio positivo; d’altronde non può essere che così, trattandosi di un documento fortemente riepilogativo la cui essenzialità alla fine altro non è che la manifestazione di assenso e di condivisione della proposta.
Gli elementi fondamentali che hanno determinato la nostra scelta, così come quella della maggioranza dei Delegati, sono da collocare in una più ampia valutazione del sistema previdenziale pubblico e privato che, nei termini di uscita previsti anche nella ormai previgente nostra anzianità, non sono assolutamente più sostenibili in quanto basati su un sistema eccessivamente premiante a scapito delle più giovani generazioni
che si trovano già, e si troveranno ancora di più in un futuro ormai prossimo, a sostenere un debito previdenziale generato da altri.
Sicuramente il Presidente mercoledì prossimo estenderà e meglio illustrerà questo tema.
Nella delibera assunta vi sono delle particolarità e delle conseguenze per gli iscritti che, pur se non esplicitate, si avvereranno sulla scorta dell’applicazione delle norme contenute nel regolamento.
Due sono gli aspetti che penso possa valere la pena di accennare in questa nota:
– Il trattamento pensionistico, anche per chi vorrà optare per una uscita anticipata rispetto al compimento del sessantasettesimo anno di età, verrà calcolato sulla scorta di quanto previsto nell’uscita per vecchiaia anticipata (e non più per quello previsto dalla cessata uscita per anzianità): questo si traduce nell’applicazione del calcolo della quota parte retributiva non fino al 31/12/2006 ma al 31/12/2009;
– Gli anni irregolari ai fini del conseguimento del requisito necessario per maturare il diritto alla pensione, saranno anche quelli nei quali non è stato raggiunto il volume di affari minimo previsto per la ormai ex uscita dell’anzianità.
A quanto sopra è importante aggiungere che, a fronte di un indubbio sacrificio (per alcuni potrebbe essere tale), derivante dalla posticipazione della soglia di uscita ne deriverà, a nostro parere, un beneficio per il pensionato (che non richiederà l’uscita anticipata) di ricevere un assegno che gli darà modo di affrontare con più serenità il periodo successivo alla sua definitiva uscita dal mondo del lavoro.
Certo che quanto sopra non possa essere considerato come esaustivo delle
considerazioni necessarie, presto fino da adesso la massima disponibilità, mia e di chi ci rappresenta nelle commissioni legislativa e referenti così come quella di Gianni che ci rappresenta tutti nel Consiglio di Amministrazione, per approfondire quanto ritenuto da Te e dai Colleghi necessario.
Nella convinzione di avere bene operato, invio cordiali saluti.
Il Delegato per il Collegio di Prato
Alessandro Nincheri

fondazione geometri emilia romagna repubblica san marino

quando feci un accesso agli atti per vedere qualcosa di una delle fondazioni che sono costretto a pagare (fondazione geometri emilia romagna), mi meravigliai di vedere una spesa o un “progetto” di collaborazione, o qualcosa del genere, con l’università di san marino. un ente non solo universitario, ma pure estero. ovvio che, essendo io un po’ sospettoso, ho storto il naso.

mi vennero date senz’altro giustificazioni che non ricordo ora, ma del tipo …che sono pregetti in ambiente promozione CAT o ITS…comunque promozione scuola

imparo in questi giorni che un dirigente nostro aveva, e forse ha ancora, una docenza a contratto che nei racconti non mi era stato detto. sia chiaro …sono spiccioli. non è il costo, non è chi li riceve, non è chi li sostiene.

è il sistema!

…intanto i CAT chiudono per mancanza di iscritti. ma che fare? …non volevi buttarli in quel settore?!

vedi pagina università di san marino

 

 

 

 

 

 

 

 

indagine conoscitiva cancellazione

non è la prima indagine che ricevo. ne avrei altre da pubblicare.

è noto, a chi è del mestiere, che una indagine che ti propone solo cose belle non è una indagine che abbia senso. non è la prima volte che ho la sensazione che le indagini servano solo per autoincensarsi oppure per dimostrare a qualche ente pubblico di controllo che i servizi, che i collegi non potrebbero fare, in realtà siano risposte alle insistenti richieste degli iscritti. sappiate che così non è.

a prescindere dal fatto che a nessuno frega nulla, pensate che alle ultime votazioni casse (si vero in covid) si sono presentati a votare un decimo degli iscritti, per altro sollecitati.

però ….se vuoi buttare denaro nel giro delle assicurazioni, grande amica in questi anni – per esempio – è unipolsai, allora devi mettere in moto un meccanismo che ti possa giustificare di averlo fatto per risposta alle richieste.

a qualcuno, per esempio, è arrivato questo questionario ADEPP. noi non ci facciamo mancare iscrizioni a nessuna associazione. ADEPP

indagine conoscitiva rivolta agli iscritti CIPAG CASSA GEOMETRI

 

un articolo su FICO – parco espositivo alimentare – sul quale anche i geometri centrano

allego di seguito un articolo, che rimbalzava in rete, non tanto per entrare in una penosa disputa evidentemente politica la quale, benchè giustificata dalla pandemia, si sapeva sarebbe comunque stata un fallimento, ma per evidenziare i meccanismi di copertura finanziara publica che vengono descritti.

anche i collegi e la cassa dei geometri sono enti pubblici, benchè privatistici, e anche il mondo dei geometri ha partecipato ad investimenti quantomeno nell’urbanizzazione di Fico.così …per dire. e se si vuole …anche per sospettare.

di seguito l’articolo, fonte “quotidiano on-line Rimini 2.0”

I fratelli Raschi lasciano Fico, il Comune di Rimini insiste (coi nostri soldi)

“Purtroppo Fico ha visto interrompersi il suo sviluppo a causa della pandemia e in un momento come questo non ci è sembrato opportuno rinnovare il contratto in scadenza proprio nel periodo di cessata attività”. Lineare il ragionamento del gruppo Guido Srl che fa capo ai fratelli Gianpaolo e Gianluca Raschi. In base a questa semplice presa d’atto della realtà ha deciso di mettere la parola fine al “Mare di Guido” all’interno di Fico Eataly World e puntare sui propri locali riminesi.
Il Comune di Rimini, invece, continua ad investire in Fico i soldi dei riminesi. La news è quella che abbiamo pubblicato a gennaio: nonostante la pandemia, che ha avuto ripercussioni pesanti anche su Fico, l’amministrazione comunale ha rinnovato l’accordo anche il 3 marzo scorso, sganciando altri 24milae 500 euro, portando il totale della spesa, dagli inizi ad oggi, a favore del parco agroalimentare di Farinetti, a quasi 75mila euro.
La notizia è diventata una interrogazione in consiglio comunale, presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Rufo Spina, che ha avuto l’onore di ricevere una risposta di pugno dal sindaco Gnassi. Cinque pagine nelle quali divaga non poco, saltando dal Contry Index alla Food Valley passando per Al Meni e il turismo di prossimità.

Dall’inizio. «Come noto Fico Eataly World, ideato dall’imprenditore progressista, amico di ogni genere di sinistra, Oscar Farinetti, è in costante perdita di diversi milioni annui», ha argomentato Rufo Spina. «Lo stesso Farinetti, costantemente interpellato in merito alle deludenti performance della sua creatura, non manca mai occasione di sottolineare che “è un’attività, quella di Fico, che non prevederà mai guadagni, non chiediamo e non abbiamo finanziamenti pubblici”. Non comprendo però bene cosa intenda il Sig. Farinetti per “finanziamenti pubblici”. Evidentemente intende limitarsi ai finanziamenti inseriti a bilancio dello stato quali rinvenibili nella cosiddetta legge di bilancio approvata dalle camere a fine dicembre. Perché, diversamente, i soldi pubblici Fico li prende eccome, dato che gli enti pubblici, meglio se “amici”, i soldi pubblici dei contribuenti li stanno spendendo e nemmeno pochi». E ha aggiunto: «Tra questi comuni non poteva mancare quello di Rimini. Evidentemente Gnassi ha visto in Fico la gallina dalle uova d’oro per “intercettare nuovi flussi turistici”. «E’ così che a seguito dell’adesione all’accordo di collaborazione di cui alla delibera di giunta comunale n. 87/2017 è stato chiesto all’amministrazione comunale di essere presente all’interno del parco, con un desk promozionale dove promuovere tutte le opportunità turistiche culturali e storiche che offre il nostro territorio. L’accordo è stato rinnovato di anno in anno, nonostante i bilanci di Fico e l’arrivo della pandemia».
L’ultima determina dirigenziale copre anche tutto il 2020, nonostante il Covid abbia azzerato ogni attività commerciale. «Sospeso tutto tranne il soccorso rosso a Fico», sottolinea Spina. «Ci si chiede se davvero uno stand di 12 mq al costo di 25 mila euro l’anno rappresenta la chance imperdibile per la promozione turistica di Rimini. Soprattutto in un momento storico come l’attuale in cui le casse comunali sono desolatamente al verde». Il consigliere comunale concludeva la sua interrogazione chiedendo di «interrompere immediatamente, non rinnovare e al limite recedere subito da ogni forma di sponsorizzazione onerosa a carico del comune di Rimini in Fico».

Ma il sindaco Gnassi non la pensa allo stesso modo e non ragiona come il privato che gestisce i propri denari ed è costretto a fare delle scelte dettate da oculatezza.
«Lo studio più importante a livello internazionale (Futurbrand) che misura la forza di un brand Paese ci ha confermato pochi mesi fa (Contry Index 2020) che l’Italia ha un punto di forza unico al mondo che la colloca al primo posto tra le mete turistiche più ambite e desiderate a livello internazionale», attacca il primo cittadino nella risposta alla interrogazione di Spina. E poi via con il «grande tesoro» delle nostre eccellenze enograstonomiche, non sfruttato però. E allora ci hanno pensato Apt Servizi, le Destinazioni turistiche e il Comune di Rimini a «sviluppare progetti nel solco della Food Valley lungo la via Emilia, per intercettare nuove motivazioni di vacanza e la voglia del turista di coniugare l’identità del territorio con la conoscenza dei produttori e la magia di un piatto ineguagliabile». Tutti concetti che sulla carta potrebbero anche non fare una piega, se non fosse che la pandemia il turista l’ha reso ormai una specie in via d’estinzione e la ristorazione è stata soppressa dai ripetuti lockdown.
Segue la valorizzazione della Fabbrica contadina di Farinetti, «una scommessa di forte attrattività per il turismo» e quindi il sindaco comincia ad avvicinarsi al tema: «Per il territorio riminese che sta investendo da tempo impegno e risorse sulla filiera del food, anche come leva di attrattività turistica, essere presente a Fico, come nell’aeroporto Fellini e Marconi e negli asset principali per lo sviluppo dell’offerta di ospitalità, rappresenta un ulteriore passo nella più ampia strategia volta a rafforzare la presenza di Rimini e della sua Riviera negli hub di arrivo e partenza di viaggiatori, come aeroporti, stazioni, piattaforme logistiche, nonché una importante vetrina per la nostra piattaforma di soggiorno, con l’obiettivo di cavalcare il fascino dei nostri diversi territori attraverso prodotti unici, chef famosi nel mondo, attrattive ed eventi come Al Meni».
La questione, anche in questo caso, è però un’altra: se c’è qualcosa da cavalcare va benissimo partire al galoppo, ma se l’hub sul quale si decide di puntare si dimostra, al di là delle migliori intenzioni, un po’ debole, allora è meglio prenderne atto a indirizzare altrove l’attenzione e le risorse pubbliche. Perché di questo si parla, di denari dei cittadini, che bisognerebbe investire dove conviene davvero.

Il sindaco ribadisce che nei primi due anni di apertura Fico ha attratto visitatori. Ma poi? A parte che dopo il primo anno i problemi hanno già cominciato a manifestarsi, se si leggono le relazioni sulla gestione ai bilanci la verità emerge in tutta la sua chiarezza: «I visitatori “italiani fuori Bologna” e stranieri sono aumentati ma non abbastanza per sopperire alla perdita di presenze dei bolognesi, calati dopo il primo periodo di novità. L’analisi dei dati relativi ai visitatori ha mostrato un basso indice di fedeltà, seppur influenzato dai visitatori stranieri, per i quali solo il 7% è venuto a Fico più di una volta. La maggior parte dei clienti persi sono bolognesi, che calano del 32%».
Fico è stato sostenuto a spada tratta dal sindaco di Bologna Virginio Merola e dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, quindi dal sistema politico oltre che da quello della cooperazione emiliana. A cascata i territori a guida Pd hanno fatto la loro parte per portare un po’ di acqua al mulino di Farinetti.
Nel 2017, spiega Gnassi, Fico è stato generoso col Comune di Rimini, mettendo gratuitamente a disposizione i famosi 12 mq. Ma il parco è stato inaugurato il 15 novembre 2017, quindi si è trattato di un omaggio davvero piccolo. Poi dal 2018 il Comune ha pagato (Iva inclusa) poco meno di 25mila euro. «La tariffa richiesta al Comune di Rimini per le tre annualità a pagamento risulta inferiore a quella normalmente praticata all’interno del parco e comprende tutta una serie di servizi (energia elettrica, sorveglianza e assistenza video)», prosegue Gnassi. Che non fornisce dati concreti e dettagliati per valutare l’effettiva efficacia dei tre anni trascorsi a Fico.
Però, conclude, «a causa della chiusura del parco agroalimentare dovuta all’emergenza sanitaria da Covid 19, la società Eataly World srl ha concesso l’utilizzo gratuito dello spazio per tutto l’anno 2021 e sino al 9 gennaio 2022». Magra consolazione, visto come sta andando anche questo inizio di 2021 e come, prevedibilmente, trascorreranno i prossimi mesi, fra zone gialle e arancioni, speriamo anche non rosse.

 

Cassa Geometri – la Cassazione conferma la potestà regolamentare della Cassa in materia iscrittiva

di seguito la sentenza della cassazione del 19/02/2021 n 4568 della quale si fa riferimento nell’articolo della cassa geometri

sentenza della cassazione del 19022021 n 4568 a favore della cassa geometri

questo l’artico della cassa geometri

Roma, 23 febbraio 2021– “Con una sentenza dello scorso 19 febbraio, la Corte di Cassazione, superando il proprio precedente orientamento, ha finalmente confermato la potestà regolamentare della Cassa in ordine ai criteri iscrittivi ha dichiarato il Presidente della Cassa Geometri, Diego Buonosposando la tesi che da sempre la Cassa sostiene, ossia che l’iscrizione all’albo professionale sia condizione sufficiente per rendere obbligatoria l’iscrizione alla Cassa, anche quando la professione sia svolta in maniera non continuativa”.

Con sentenza n. 4568/2021, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha affermato la legittimità delle norme relative all’iscrizione alla Cassa degli iscritti all’albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, ritenendo che le stesse siano la legittima espressione di esercizio dell’autonomia regolamentare della Cassa all’esito della sua privatizzazione.

Superando il proprio precedente orientamento, espresso con sentenza n. 5375/2019, e effettuando una ampia ricostruzione dei principi di diritto, il Giudice di legittimità ha statuito che “l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Ne deriva, secondo la Corte, che per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Cassa non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso e anche nell’ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.

Si tratta di un arresto fondamentale – prosegue il Presidente Buono – perché per la prima volta la Cassazione entra nel merito dell’attività che la Cassa svolge per contrastare l’elusione contributiva e la concorrenza sleale nei confronti di chi versa regolarmente la contribuzione, facendo finalmente chiarezza”.